L'obbligo della formazione continua: giornalisti esenti solo per forza maggiore - QdS

L’obbligo della formazione continua: giornalisti esenti solo per forza maggiore

Patrizia Penna

L’obbligo della formazione continua: giornalisti esenti solo per forza maggiore

martedì 11 Marzo 2014

Art. 2 del Regolamento del Cnog: sono deontologicamente tenuti tutti gli iscritti da 3 anni e in attività

ROMA – L’obbligo della Formazione Professionale Continua (FPC) è stato disciplinato dal DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 (convertito in legge 148/2011) in materia di professioni regolamentate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012.
 
La normativa prevede l’aggiornamento per tutti gli iscritti ad un ordine professionale.
“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, – recita l’articolo 7 del decreto presidenziale – e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.
 
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il Regolamento attuativo della normativa viene emanato dal consiglio nazionale dell’ordine o dal collegio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, che si preoccuperanno di fissare i seguenti punti:
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
 
All’obbligo formativo, visto come una precondizione irrinunciabile per il corretto svolgimento delle professioni nell’interesse degli utenti, dovranno assolvere anche i giornalisti, pena la cancellazione dell’iscrizione all’Ordine stesso.
 
In tal senso, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella figura del suo presidente, Enzo Iacopino, ha approvato il Regolamento attuativo che, all’art. 3 stabilisce che per assolvere all’obbligo formativo ogni iscritto dovrà maturare 60 crediti in un triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 su temi deontologici.
 
I crediti potranno essere ottenuti in svariati modi fra cui attività formative, anche a distanza, frequenza di corsi, seminari e master organizzati anche da soggetti formatori terzi (recita infatti il comma 4 dell’articolo 7: “Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore”).
 
“Ogni ora trascorsa per partecipare ad un evento formativo – spiega il CNOG in una nota – darà diritto a due crediti. L’impegno massimo per ogni iscritto sarà dunque di dieci ore l’anno. La formazione deontologia che prevede un quarto dei crediti totali richiesti nel triennio, sarà gratuita per ogni iscritto e, dunque, a carico dell’Ordine”.
 
Il CNOG non ha perso tempo ed il 5 febbraio scorso ha attivato il primo corso on line per la formazione professionale: sono stati sinora 844 i giornalisti che si sono iscritti; di questi, 48 hanno superato il corso ed hanno ricevuto i 10 crediti certificati dall’attestato che hanno potuto stampare direttamente al termine del test.
 
"Il corso è operativo 24 ore su 24 e – si legge nel sito del CNOG – si consiglia di affrontarlo previo approfondimento dei documenti e delle carte deontologiche della professione.
 
Per accedere al corso, si può utilizzare il link http://www.formazionegiornalisti.it/site/formazione-professionale-continua.
 
L’articolo 11 del Regolamento adottato dal Cnog prevede l’esenzione dalla formazione continua per un anno solo nei seguenti casi:
a) maternità̀ o congedo parentale;
b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Dunque tutti i giornalisti in attività, pubblicisti e professionisti, free lance e con contratto di lavoro dipendente sono tenuti ad assolvere tale obbligo.
 
Patrizia Penna
Twitter: @PatriziaPenna

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