Partiti politici chiamati alla trasparenza per impedire l’uso improprio dei benefici - QdS

Partiti politici chiamati alla trasparenza per impedire l’uso improprio dei benefici

Oriana Sipala

Partiti politici chiamati alla trasparenza per impedire l’uso improprio dei benefici

giovedì 13 Marzo 2014

Introdotti obblighi di certificazione e controllo dei rendiconti per i gruppi che usufruiscono di contributi

ROMA – Troppe volte, negli ultimi anni, abbiamo sentito parlare di uso improprio di denaro pubblico, truffa e peculato da parte di gruppi politici che ci rappresentano in Parlamento e nei Consigli regionali. Il QdS non si è tirato indietro quando si è trattato di denunciare le gravi colpe di cui si è macchiata la Sicilia, la quale però non è l’unica Regione a rientrare nel girone dei fraudolenti.
Lo scorso 18 gennaio, tra le pagine del nostro giornale, è stata infatti pubblicata l’inchiesta relativa alle spese illegittime che parlamentari, consulenti del lavoro e portaborse della “virtuosa” Assemblea regionale siciliana avrebbero compiuto a discapito del comune cittadino. Nella stessa inchiesta, dal titolo “Regioni bancomat dei gruppi consiliari”, si evidenziava inoltre che ben 16 Regioni su 20, a quella data, risultavano coinvolte in indagini della Guardia di Finanza per uso illecito di fondi pubblici.
Pochissime, dunque, sono le eccezioni. Sarà per queste ragioni che si è sentita la necessità di regolamentare l’erogazione dei contributi in favore dei partiti politici. Insomma, ci volevano gli scandali bipartisan per avere, oggi, una legge che imponga ai partiti trasparenza e obbligo di rendicontazione dei contributi da essi percepiti.

La legge
Ci riferiamo, in sostanza, al decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 26 febbraio, e recante ad oggetto l’“abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione in diretta in loro favore”.
Con tale legge si stabilisce l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e vengono inoltre regolamentate “le modalità per l’accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti” (art. 1).
Ma ciò che di questa legge ci interessa riguarda soprattutto gli obblighi di trasparenza, certificazione e controllo dei rendiconti che i partiti politici sono tenuti a rispettare. Tali obblighi sono disciplinati dagli articoli 5, 7 e 8 della suddetta legge, i quali costituiscono misure fondamentali per arginare la corruzione e l’uso improprio dei contributi.

Trasparenza (art. 5)
Nello specifico, l’art. 5, comma 1, della legge in questione recita che “i partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità”.
Ancora più esplicito è il comma 2-bis dello stesso articolo, il quale impone ai “soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito” di “corredare le stesse dichiarazioni con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente”.
Il comma 3 stabilisce, invece, che l’elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti e i relativi importi siano pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet ufficiale del Parlamento italiano, nonché sul sito internet del partito politico.

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (art. 7)
L’art. 7 regola invece la “certificazione esterna dei rendiconti dei partiti”. Ai partiti politici è imposta, in altre parole, la revisione contabile allo scopo di garantire trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria. Al comma 2 è infatti stabilito che le articolazioni regionali dei partiti politici, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale.

Controllo dei rendiconti dei partiti (art. 8)
A un’apposita Commissione spettano invece i controlli dei rendiconti dei partiti, come stabilito dall’art. 8 della legge che stiamo esaminando. Tale Commissione “invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze” (comma 1) e, a seconda dei casi, può procedere alla cancellazione del partito dal Registro introdotto all’art. 4 (“Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto”), o all’applicazione di una “sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’art. 12”.
Al comma 9 dell’art. 8 è inoltre stabilito che i partiti che abbiano fruito di contribuzioni volontarie e agevolate sono tenuti a presentare il rendiconto alla Commissione.


La legge prevede altri requisiti che i partiti devono soddisfare

ROMA – Per accedere ai benefici, i partiti politici devono rispettare precise condizioni, oltre a quelle relative a trasparenza, certificazione e controllo.

Statuto (art. 3)
L’art. 3 della stessa legge stabilisce che “i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico”. Nello statuto non devono mancare informazioni sull’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; sul numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; sulla cadenza delle assemblee congressuali; sui diritti e i doveri degli iscritti, tanto per citarne alcune.

Registro (art. 4)
Rispettati i termini dell’art. 3, e trasmessa copia autentica dello statuto alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” (introdotta con l’art. 9 comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96), la Commissione stessa “procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale” (art. 4). L’iscrizione al registro è una condizione necessaria per l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti, come disciplinato dell’art. 4, comma 7.

Democrazia interna (art. 9)
All’art. 9 è disciplinata la parità di accesso alle cariche e da ciò dipenderà anche l’importo dei benefici assegnati ai partiti. Il comma 2 di tale articolo introduce infatti una riduzione dei benefici per quei partiti politici che, in ogni competizione elettorale, presentino un numero complessivo di candidati in cui uno dei due sessi è rappresentato in misura inferiore al 40%.

Contribuzione volontaria agevolata (art. 10)
Nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 10, i partiti possono essere ammessi alla contribuzione volontaria agevolata. Nel medesimo articolo sono precisati i limiti e le modalità di erogazione dei benefici: le erogazioni liberali, corrisposte in denaro o sotto forma di beni e servizi, non possono superare i 100 mila euro annui. Il versamento delle somme, inoltre, deve essere eseguito tramite banca o ufficio, o comunque con modalità che consentano la tracciabilità del denaro, pena sanzioni amministrative applicate dalla Commissione.

Detrazioni (art. 11)
Le suddette erogazioni liberali, come disciplinato dall’art. 11, “sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Per la precisione, a decorrere dall’anno 2014, si detrae un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui (art. 11, comma 6). Le detrazioni sono consentite a condizione che il versamento avvenga mediante modalità che consentano la tracciabilità dell’operazione (art. 11, comma 7).

Imu (art. 11-bis)
I partiti politici non sono esenti dal pagamento dell’Imu. L’art. 11-bis della legge in questione recita infatti che gli immobili posseduti da partiti politici “restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile”, e quindi anche nel caso in cui vi si svolgano, con modalità non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Due per mille (art. 12)
L’art. 12 stabilisce invece che “a decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4”.

Raccolte telefoniche di fondi (art. 13)
In favore dei partiti politici sono previste anche “raccolte telefoniche di fondi”, disciplinate dall’art. 13. Simili raccolte possono avvenire tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili. Secondo quanto recita l’articolo, “tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale” e gli importi destinati ai partiti politici tramite questa modalità sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017