CATANIA – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo scorso il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014 “Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle Province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l’attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”. Un provvedimento nel quale sono definiti, in attuazione dell’art. 18, comma 8-ter del D.L. 69/2013(Decreto del fare), i poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle Province per la realizzazione, in qualità di commissari governativi, degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
Ai sensi del citato art. 18, comma 8-ter, per la realizzazione degli interventi, i sindaci e i presidenti delle Province interessati sono autorizzati a derogare alle norme del D. Leg.vo 163/2006, del D.P.R. 207/2010, della L. 241/1990, del D.P.R. 380/2001 indicate all’art. 1, comma 2 del D.M. 22/01/2014 e da alcuni articoli del Codice Appalti. Tutto ciò, renderà certamente più snelli gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, facilitando il finanziamento dei lavori che è di 150 milioni di euro.
Secondo il sottosegretario all’Istruzione, Roberto Reggi, sul totale dei 692 interventi previsti, ne sono già stati affidati 500, mentre i Comuni, invitati dal presidente del Consiglio Matteo Renzi a segnalare una scuola su cui effettuate le operazioni di “rammendo”, hanno inviato circa 5 mila lettere, che dovranno ora essere vagliate dall’unità di missione istituita presso Palazzo Chigi.
È qui opportuno notare che gli interventi potranno essere realizzati senza permesso di costruire a condizione che non comportino una variazione della destinazione d’uso o della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
Inoltre, nell’affidamento dei lavori, il decreto prevede alcune deroghe, tra cui la possibilità di appalto immediato, senza attendere i trentacinque giorni successivi all’aggiudicazione definitiva, il superamento dei controlli sulla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese e una maggiore libertà negli affidamenti in economia.