Credito d’imposta: entro il 6 giugno le domande per la seconda tranche - QdS

Credito d’imposta: entro il 6 giugno le domande per la seconda tranche

Michele Giuliano

Credito d’imposta: entro il 6 giugno le domande per la seconda tranche

martedì 29 Aprile 2014

Si attendono i rimborsi alle imprese che hanno assunto lavoratori svantaggiati secondo la L. 106/2011. La speranza è che non si ripetano i ritardi che hanno caratterizzato la 1a fase

PALERMO – Parte la seconda tranche delle istanze ammesse a finanziamento inerenti l’Avviso 1 della Regione del credito di imposta per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (L. 106/2011). I fondi, a valere sul Fondo sociale europeo, ammontano in totale a 65 milioni di euro (circa 20 per questa seconda tranche).
La Regione ha dunque aperto i termini (dal 22 aprile) delle procedure relative alla misura, che comprendono le stipule dell’atto di adesione e della polizza fideiussoria. Ora le imprese hanno tempo 45 giorni, sino al 6 di giugno, per completare questi atti burocratici e dare vita ad un piano che mira a rivitalizzare il mondo del lavoro siciliano in fortissima depressione oramai da anni.
Le istanze dovranno essere presentate on line e in forma cartacea in alcuni casi all’assessorato regionale al Lavoro. A rientrare in questa tranche sono tutte quelle istanze ammesse a beneficio con i decreti regionali numero 5.902 del 24 ottobre scorso e 8.450 del 18 dicembre sempre dello scorso anno. A beneficiare del credito d’imposta saranno i datori di lavoro che, nel territorio della Sicilia, abbiano assunto, tra il 2 giugno 2013 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”.
L’obiettivo è la promozione di opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono. Il beneficio consiste in un bonus fiscale spettante nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, da utilizzare in compensazione, nei 12 mesi successivi all’assunzione, in caso di lavoratore svantaggiato, o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.
Danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato che portano a un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. La compensazione tramite credito d’imposta è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell’assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto.
Per lavoratori svantaggiati si intende chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione. I lavoratori molto svantaggiati sono considerati quei soggetti senza lavoro da almeno ventiquattro mesi. Rientrano in questa categoria gli inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi.
 

 
L’approfondimento. L’iter da seguire per effettuare la compensazione
 
La compensazione alle imprese legata alla retribuzione avviene mensilmente  e l’amministrazione regionale in fase di attuazione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai soggetti beneficiari per la verifica degli atti. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre di contribuzione, secondo i termini stabiliti nell’avviso, dovrà essere trasmessa, al fine di giustificare il costo salariale effettivamente sostenuto nel periodo oggetto dell’agevolazione e quindi l’ammissibilità della spesa all’Fse, la seguente documentazione: attestazione del costo salariale costituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria, ai sensi del Dpr numero 445/2000, firmata digitalmente; asseverazione del costo salariale firmato digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della Legge numero 12/1979; ed infine certificazione bancaria attestante il pagamento degli emolumenti, nell’ambito temporale del beneficio autorizzato, per ogni lavoratore e per ogni mensilità. Tale certificazione dovrà essere timbrata e firmata dall’ Istituto di credito che ha effettuato l’operazione.

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