Bonus Irpef in busta paga: ecco i chiarimenti dell’Agenzia Entrate - QdS

Bonus Irpef in busta paga: ecco i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Bonus Irpef in busta paga: ecco i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

domenica 18 Maggio 2014

Circolari n. 8 e 9/E sul diritto al bonus di 80 euro anche per cassaintegrati, disoccupati e part-time. Quanto previsto dall’art. 1 del Dl 66/2014 ha valore dal mese di maggio

PALERMO – Con la circolare n. 8/E, e 9/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al bonus IRPEF introdotto dal D.L. n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con redditi compresi tra 8.000 e 26.000 euro lordi all’anno.
L’art. 1 del D.L. 66/2014 riconosce un credito d’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Il bonus spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Nel dettaglio, il decreto prevede che, in attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per il 2015, l’importo del suddetto credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24 mila euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26 mila euro, da assumere al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Per espressa previsione del Decreto legge, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il D.L. prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
La circolare precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.
In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (quale è il caso, ad esempio, di colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
La circolare chiarisce poi che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26 mila euro in presenza di altri redditi, devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà procedere alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi. (dr)
 


L’approfondimento. A chi spetta l’aumento di retribuzione
 
Con la nota n. 9/E l’Agenzia delle Entrate sottolinea come i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità o sussidio di disoccupazione Aspi e mini Aspi abbiano diritto all’aumento della retribuzione. Hanno diritto all’aumento i lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito: le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Come si concilia con la disposizione all’articolo 1 del Decreto IRPEF per cui il credito «è rapportato al periodo di lavoro dell’anno»? In questi casi il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Sarà l’ente erogatore (es.: INPS) a calcolare il bonus e riconoscerlo in via automatica. Attenzione:  se il contribuente percepisce altri redditi che possono influire sulla spettanza del beneficio è tenuto a darne comunicazione al sostituto d’imposta, che effettuerà i relativi conguagli. (dr)

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