Controversie civili e commerciali. In Sicilia il 6,5% del totale - QdS

Controversie civili e commerciali. In Sicilia il 6,5% del totale

Maria Francesca Fisichella

Controversie civili e commerciali. In Sicilia il 6,5% del totale

domenica 22 Giugno 2014

Presentato il V rapporto annuale curato da Consumers’ Forum dal titolo “Conciliazioni e mediazioni”. Nel 2013 il maggior numero di mediazioni si è avuto nel ramo contratti bancari

CATANIA – Nell’analisi per area geografica delle mediazioni relative a controversie in materia civile e commerciale 2013 la Sicilia emerge con il suo 6,5 per cento, preceduta dalla Lombardia dove la percentuale sale al 23,1 per cento e proseguendo con Lazio (10,2 per cento), Toscana(9,1 per cento), Campania (7,6 per cento), Emilia Romagna (7,2 per cento) e Veneto (7,1 per cento).
Il dato si rileva dal V rapporto annuale curato da Consumers’ Forum dal titolo “Conciliazioni e mediazioni”.
Lo studio si pone come momento di analisi dello stato dell’arte delle procedure di conciliazioni paritetiche esistenti in Italia. Tale procedura “trova la sua legittimazione nelle raccomandazioni 1998/257/CE e 2001/310/CE, nonché nella risoluzione del Parlamento europeo che sui metodi alternativi di controversie in materia civile e commerciale ha riconosciuto la validità della conciliazione paritetica italiana, quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e associazioni di consumatori”, si legge nel rapporto.
Accanto a tali normative va ricordata la direttiva 2013/11/CE, da recepire entro il 9 luglio 2015 nella legislazione degli Stati membri. La direttiva è indirizzata soprattutto al rafforzamento delle Alternative Dispute Resolutions (Adr), organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche se la sua lettura sembra confermare la possibilità per gli Stati membri di conservare altre procedure, quale appunto la conciliazione paritetica, a condizione che rispettino le previsioni della normativa: trasparenza, terzietà, indipendenza e autonomia finanziaria dell’organismo e un diverso ruolo dei conciliatori.
La conciliazione paritetica nasce come effetto del passaggio in Italia dalla cultura del “consumatore quale soggetto passivo e manovrabile”, alla centralità del “consumatore-cliente”. Il Regolamento per la Procedura di conciliazione e arbitrato fu sperimentata nel 1991, dapprima in Sicilia e in Lombardia, e dal 1993 fu estesa a tutto il territorio nazionale. Le associazioni dei consumatori coinvolte furono dodici.
Punto di forza del modello Adr paritario è la pariteticità. In altre parole né l’azienda, né l’associazione nella gestione della procedura devono attribuirsi “riserve di discrezionalità“ perché questo contrasta con la pariteticità. è il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il ministero dello sviluppo economico (Cncu), l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con la legge 30 luglio 1998, n° 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005).
 

 
Consumatori poco consapevoli dei loro diritti nell’Unione europea
 
In questo contesto emergono alcuni dati: la gestione della grande maggioranza delle conciliazioni rientra largamente nei 90 giorni proposti a livello comunitario, nel comparto delle telecomunicazioni dove l’esperienza è più consolidata, l’esito positivo supera anche il 90 per cento; tra le controversie più dibattute vi sono quelle relative a contratti bancari, che nel corso del 2013 raggiungono il 17,60 per cento, segue la voce “diritti reali” con l’11,84 per cento e quelle condominiali con il 9,67 per cento. A fronte si rileva che ancora moltissimi consumatori europei non conoscono i loro diritti. E infatti insieme al Regolamento n. 524/2013 sulle Odr la direttiva 2013/11/UE è parte di una serie di iniziative più ampie che rientrano nell’agenda dei consumatori 2014-2020.
In Italia, poi, esiste in materia di consumi un sistema di procedure extragiudiziali pubbliche costituito dagli sportelli delle Camere di commercio (L. 580/1993); dalla Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che agisce tramite i Corecom, dalla AeegsI (Autorità per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico) che si avvale dello sportello Au (Acquirente Unico) e da altri soggetti come i giudici di pace e le regioni, in ogni caso poco attivi in materia di consumo.

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