Efficienza energetica, il punto sulle leggi - QdS

Efficienza energetica, il punto sulle leggi

Bartolomeo Buscema

Efficienza energetica, il punto sulle leggi

sabato 30 Agosto 2014

Norme emanate nel primo semestre del 2014, riepilogo per chi opera nel settore e chi vuole eseguire lavori in immobili di proprietà. Ape, detrazioni fiscali, libretti per impianti di climatizzazione: tutto quello da sapere

CATANIA – Chi opera nel settore dell’energia ha ben chiara la copiosa produzione legislativa e normativa italiana.
Nel primo semestre del 2014 sono tante le leggi promulgate a livello regionale e nazionale. A tal punto che riteniamo necessario fare un riassunto: dal decreto “Destinazione Italia” al decreto legislativo  102/2014, attuativo della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Cominciamo con l’Attestato di prestazione energetica (Ape). Il Dl 145/2013, conosciuto come decreto “Destinazione Italia”, in vigore dal 24/12/13, prevede che, ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve essere allegato l’Ape redatto da un professionista abilitato. Segue, in ordine cronologico, il Dl 151/2013 conosciuto come decreto Milleproroghe, in vigore dal 31/12/2013, il quale ha chiarito che l’obbligo di allegare l’Ape non si applica per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001 (solo per gli atti stipulati dal 31/12/2013) relative alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica.
 
Un altro aspetto importante è relativo alle modifiche all’art. del D. Lgs.192/2005: in caso di omessa dichiarazione – nel contratto – della prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell’Ape al contratto, le parti sono soggette al pagamento delle sanzioni previste. La sanzione non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni dal contratto di compravendita. Il contratto non va comunque considerato nullo, come era in precedenza.
 
Continuiamo con gli incentivi per la riqualificazione energetica che grazie alla legge di stabilità ha mantenuto, fino al 31 dicembre 2014, la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica negli appartamenti e fino a giugno 2015 per gli interventi nelle parti condominiali. La percentuale di detrazione fiscale si abbasserà al 50% nel 2015 per poi f scendere ancora al 36 % nel 2016. A causa di una certa confusione che si è creata, qui è doveroso rilevare che la detrazione del 65% può essere applicata alle pompe di calore solo se fungono come impianto di  riscaldamento principale. Anche se è permessa la possibilità di avere una caldaia di riserva.
 
Un altro aspetto importante, chiarito anche dall’Enea, è che dal 21 agosto 2013 si può applicare la detrazione del 65% anche sugli interventi di riqualificazione energetica di demolizione di un immobile e sua ricostruzione anche con sagoma differente ma conservando la volumetria originaria.
Notiamo ancora che la legge n. 23 dell’11 marzo 2013 sulla Delega fiscale che è entrata in vigore il 27 marzo 2014, riporta tra le altre cose anche la necessità di avere incentivi stabili per la riqualificazione energetica e architettonica e non misure fiscali che sinora sono stati prorogati di anno in anno.
 
Un altro dispositivo legislativo, uscito nel primo semestre di quest’anno, riguarda il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto d’impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la redazione del rapporto di efficienza energetica. In particolare, il decreto impone che dal 1° giugno 2014 gli impianti termici che saranno installati devono essere muniti del nuovo libretto di centrale e che per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.
 
Arriviamo così al D.lgs .102/14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, che attua i contenuti della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica: nel decreto sono contenute indicazioni per promuovere e migliorare l’efficienza energetica ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di ridurre entro il 2020 di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi di energia primaria. Per amore di cronaca, aggiungiamo che nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2014 sono stati pubblicati gli allegati al citato decreto che, per errore, non erano stati inseriti nella prima pubblicazione del decreto.
Infine, evidenziamo che nella legge di stabilità 2014 è stato previsto l’inserimento tra i beneficiari della quota dell’otto per mille dell’Irpef anche la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti a istruzione scolastica.

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