Dichiarazione di successione e tasse l’Agenzia delle Entrate informa - QdS

Dichiarazione di successione e tasse l’Agenzia delle Entrate informa

Serena Giovanna Grasso

Dichiarazione di successione e tasse l’Agenzia delle Entrate informa

mercoledì 10 Settembre 2014

In più agevolazioni se l’immobile ereditato è in regime “prima casa”

PALERMO – Dopo esserci occupati in ambito di locazioni delle imposte gravanti sull’inquilino e sul proprietario e delle relative detrazioni, oggi prenderemo in esame le varie procedure e tassazioni che dovranno rispettare i beneficiari di eredità nell’ambito delle successioni grazie alla guida facilmente reperibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
 
Innanzitutto, iniziamo col fare la conoscenza dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, cioè i chiamati all’eredità, gli immessi nel possesso di beni, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che questa venga presentata da uno solo di essi.
Dodici mesi dall’apertura della successione è il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione, termine il cui inizio in genere coincide con la data di decesso del contribuente. È necessario compilare l’apposito modulo e consegnarlo all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione è necessario pagare l’imposta di successione. Le aliquote da applicare al calcolo dell’imposta di successione variano in relazione al grado di parentela che lega il defunto al beneficiario dell’eredità: andiamo dal 4% di coniuge, genitori o figli da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per erede, al 6% dei parenti fino al quarto grado. Ma a questi dobbiamo anche aggiungere le imposte ipotecarie e catastali. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta.
 
Esistono però delle agevolazioni “prima casa”: queste sono riservate a chi non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato e a chi non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Questi benefici consistono nel versamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro.

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