Arriva anche in Italia il social-lending - QdS

Arriva anche in Italia il social-lending

Antonio Privitera

Arriva anche in Italia il social-lending

sabato 15 Novembre 2014

Nata in Gran Bretagna, l’innovazione che opera sul web viene accolta nel nostro Paese da due start-up, regolamentate da Bankitalia. Normativa di riferimento: il Dlgs n. 11 del 2012 che ha recepito la direttiva europea 64 del 2007

La rivoluzione del social lending è finalmente arrivata anche in Italia. Si tratta di un’innovazione nel settore dei prestiti e consiste in due protagonisti richiedenti: un erogatore di fondi e l’altro percettore, che si accordano su una somma pattuita senza alcun intermediario. Esaurendo tutta l’operazione via web.
L’idea nasce nel Regno Unito e porta online le normali contrattazioni standard; quelle che solitamente si consumano all’interno di un ufficio bancario. Il sistema di social lending mette infatti in contatto un richiedente e un finanziatore, che possono stabilire gli interessi e le rate del prestito.
Poi le documentazioni necessarie sono quelle che vengono richieste in un qualunque istituto di credito. Quindi si tratta di fornire i propri dati anagrafici, d’informare sul lavoro che si svolge e di presentare la busta paga o un modulo equivalente che attesti un reddito.
In quest’ottica, si è tenuto come riferimento la Direttiva Europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento (Payment system directive, nota come “Psd”), in relazione all’operato dei portali on-line che svolgono attività di crowdfunding. In Italia la Direttiva PSD è stata recepita con il Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n.11 che ha disciplinato la nuova figura degli istituti di pagamento, individuando le operazioni e i servizi interessati dalla disciplina di cui alla PSD, attraverso un elenco analitico ed eterogeneo.
Inoltre, tale disciplina ha trovato applicazione nel Titolo V-ter del Decreto legislativo dell’1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e nel Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, ai fini dell’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento. Poi, a luglio del 2013, la Consob con Delibera n. 18592 ha pubblicato un Regolamento per la "raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell’articolo 50 quinquies e dell’articolo 100 ter del TUF.
In Italia, almeno per ora, esistono solo due piattaforme attive, entrambe regolarmente autorizzate da Bankitalia. Ma il fenomeno si estende a macchia d’olio, poiché sono tanti i vantaggi per chi sceglie questa variante 2.0.
In primis il finanziamento viene riconosciuto anche a chi non ha buone credenziali, concedendogli il prestito però ad un tasso d’interessi più elevato. Un’altra nota positiva è il Taeg, ovvero il costo complessivo del finanziamento, molto più basso rispetto a quello applicato sui prestiti tradizionali.
Poi è nettamente velocizzata la fase burocratica, riducendo i tempi di erogazione e abbattendo soprattutto le spese di gestione, proprio per la mancanza di un intermediario. Infine qualora si scelga di estinguere il debito anticipatamente, non sono previste penali.
Ecco l’esempio empirico. Ad oggi, chiedendo un prestito di 10.000 euro, da estinguere in 24 mesi, sono previste rate mensili da 449,02 euro, con un Taeg del 6,0%, per un rimborso totale di 10.824,47, incluso di spese d’incasso, commissioni e premio assicurativo. Mentre, affidandosi ad un classico operatore bancario, chiedendo ad oggi la stessa somma, da estinguere nello stesso lasso di tempo, sono previste rate mensili da 456,39 euro, con un Taeg del 9,50%, per un rimborso totale di 10.975,73 che però esclude 16 euro d’imposte e 3,20 euro di spese periodiche.
Ovviamente c’è pure la presenza di qualche punto debole. Come ad esempio, nonostante tutte le operazioni vengano monitorate da Bankitalia, il sistema non permette di risalire all’identità di chi presta il denaro; né tantomeno di chi lo riceve.
Oltretutto la faglia più pericolosa si palesa qualora le somme prestate non riuscissero più a rientrare, lasciando senza tutele il creditore.
Per il resto, il mondo del web ha esteso le sue potenzialità in materia di prestiti, toccando anche il settore dei mutui. Quelli stabiliti online rispettano alcune caratteristiche di quelli tradizionali. Per esempio per quanto riguarda la durata. Infatti essi possono durare in media dai 5 ai 30 anni, in alcuni casi anche fino a 40-50 anni. Per quanto riguarda l’ammontare del mutuo online per l’acquisto di una casa è possibile portare la copertura al 100% del valore dell’immobile, a dispetto delle banche che solitamente coprono fino ad un tetto massimo dell’80% del valore.
Come per i mutui tradizionali, anche per i mutui online è possibile scegliere la rata fissa o la rata variabile, in base alle proprie esigenze.
In caso di occasionale ritardo nel pagamento della rata, ovvero quando il pagamento avviene tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dopo la scadenza, il mutuatario incorre nell’addebito di interessi di mora. Nel momento in cui si dovessero verificare almeno sette ritardati pagamenti anche non consecutivi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto.

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