Tagliare tempistiche dei processi - QdS

Tagliare tempistiche dei processi

Carmelo Barreca e Silvio Motta

Tagliare tempistiche dei processi

sabato 29 Novembre 2014

Esecuzioni immobiliari: tra notifica atto di precetto e distribuzione somme novità dalla L. 162/14. L’art. 492bis introduce richiesta di pignoramento all’Ufficiale giudiziario

CATANIA – Il dibattito dottrinale e gli sforzi del Legislatore in materia di tutela giudiziaria si sono concentrati per un lungo periodo sulla elaborazione di metodologie di abbreviazione delle tempistiche del processo, a far data dalla domanda giudiziale sino alla pronunzia della sentenza.
Al dibattito, si è affiancata la consapevolezza che la sentenza è una decisione sterile ed inutile, vera e propria vittoria di Pirro, nella ipotesi in cui il soggetto prevalente in giudizio non abbia modo di imporre entro tempi accettabili al soccombente quanto deciso all’interno dell’aula di Tribunale.
La questione è ben nota al Legislatore: essa non investe solo il complesso dei soggetti che gravitano intorno al sistema giustizia, ma l’intero ordinamento e presenta pesanti riflessi di economia interna ed estera: non è un mistero la notoria ritrosia degli investitori esteri, la quale ha una componente rilevante nella visione dell’Italia quale bel paese dalle tante possibilità, ma dove è estremamente difficile ottenere tutela giudiziale efficace.
Ed in effetti, il processo esecutivo italiano ha mostrato per lungo tempo gravi debolezze nel portare ad esecuzione la pronunzia giudiziale: l’esperienza di alcuni tribunali ha registrato un patologico ritardo per tutti i procedimenti esecutivi risalenti agli anni novanta che, a loro volta, si sono sovrapposti a quelli avviati con il nuovo millennio.
Allo stato, un procedimento esecutivo nell’esperienza delle esecuzioni immobiliari, dalla notifica dell’atto di precetto sino alla distribuzione delle somme ricavate coinvolge un periodo non inferiore ad un lustro, pretendendo costi ingenti, dovuti soprattutto alla molteplicità di adempimenti catastali da svolgere (ivi inclusi i costi di consulenze tecniche e trascrizioni).
I termini si accorciano allorchè la procedura esecutiva abbia ad oggetto crediti del debitore presso terzi (tipicamente: banche e datori di lavoro). In tali casi, la procedura sconta la minorata difesa del creditore, dovuta alle difficoltà di accesso alle informazioni sulla posizione economica del debitore (banche di appoggio, datori di lavoro, crediti, etc), divenuto serio ostacolo alla soddisfazione del credito.
Al fine di ovviare a questi aspetti, e con un occhio alle procedure seguite dall’Amministrazione finanziaria per analoghe finalità, il Legislatore d’urgenza ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure esecutive, già recepite con legge di conversione n. 162/2014.
In questi termini, alcuni degli aspetti della novella sono certamente degni di nota.
Fra i primi aspetti da evidenziare vi è la modifica dell’articolo 492, settimo e ottavo comma, i cui meccanismi sono sostituiti ed integrati con l’introduzione di un nuovo articolo (indicato come 492bis), che introduce il potere del creditore di richiedere all’Ufficiale Giudiziario la ricerca dei beni da pignorare "con modalità telematiche".
Il relativo procedimento viene introdotto con la richiesta del creditore, rivolta al Presidente del Tribunale territorialmente competente, di autorizzazione alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Il provvedimento di autorizzazione avrà ad oggetto la facoltà dell’ufficiale Giudiziario (che è e rimane il fulcro della procedura esecutiva) di accedere telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, all’anagrafe tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari), al Pra ed agli enti previdenziali, il tutto al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione di cose e/o crediti da sottoporre ad esecuzione (ivi espressamente includendo eventuali indicazioni ed identità di datori di lavoro, committenti e/o istituti di credito).
Sul punto, appare evidente il passo avanti compiuto dalla riforma (ove attuata ut infra): il creditore in buona sostanza dopo il precetto ha il potere di compulsare l’Ufficiale Giudiziario allo svolgimento di vere e proprie indagini commerciali, sino al punto di individuare le attività del debitore e, su queste, eseguire.
 

 
Lo stesso Ufficiale giudiziario può pignorare cose e/o eventuali crediti individuati
 
Nell’ipotesi in cui la ricerca dell’Ufficiale Giudiziario abbia dato esito positivo, infatti, il quinto comma dell’articolo 492bis prevede una nuova formula di pignoramento, allorchè lo stesso Ufficiale notifica d’ufficio (anche a mezzo posta elettronica o telefax) direttamente il verbale di pignoramento delle cose e/o dei crediti individuati, notificando altresì l’intimazione al terzo di non  disporre delle cose o delle somme dovute.
Si tratta di una novella che, sostituendo integralmente il vecchio disposto dell’articolo 492, settimo comma (che prevedeva il mero potere dell’Ufficiale Giudiziario, su richiesta del debitore, di rivolgere la mera richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche) pone l’Ufficiale Giudiziario non più destinatario delle informazioni, ma strumento attivo di ricerca, su istanza di parte.
 

 
Molti punti oscuri della nuova formula di pignoramento a partire dai tempi d’avvio della procedura
 
CATANIA – La nuova formula di pignoramento è senz’altro coraggiosa e segna un vero e proprio punto di svolta, ma appare da perfezionare e lascia adito a tanti dubbi, sia procedurali che sostanziali.
In primo luogo, non è chiaro il rapporto fra la nuova figura e il testo dell’articolo 491 c.p.c. (che prevede che l’esecuzione inizia con il pignoramento) e soprattutto, con il termine di novanta giorni per l’esecuzione a far data dalla notifica del precetto, per come imposto dall’articolo 481 c.p.c.
In particolare, non è chiaro in che momento nel nuovo sistema si possa dire che la procedura esecutiva “inizi” (e quindi si rispetta il termine di novanta giorni dal precetto): non è dato infatti reperire sul testo legislativo alcun cenno in merito all’idea (che invero appare la più logica) secondo la quale l’esecuzione inizi con la richiesta al Presidente del Tribunale di autorizzazione alle ricerche.
A tale ricostruzione, appare ostare il testo della norma, che prevede una formula di pignoramento, il cui avvio però è lasciato alla volontà ed ai tempi dell’Ufficiale Giudiziario: in tal caso, lasciando la gestione della data di avvio della procedura di pignoramento all’Ufficiale Giudiziario, questi potrebbe anche non rispettare il termine di novanta giorni, così di fatto annullando il procedimento esecutivo (in danno dell’incolpevole creditore).
A tanto, si aggiungano le problematiche pratiche e sostanziali: l’Ufficiale Giudiziario è sempre stato a far data dalla sua istituzione un organo esecutivo.
La novella, invece, impone una radicale trasformazione nella struttura stessa dell’organo, mirando a trasformarlo in una sorta di ispettore delle attività del debitore, con poteri di indagine che presuppongono una organizzazione e mezzi che, allo stato, non esistono.
Proprio a tal fine la riforma introduce alle disposizioni di attuazione l’articolo 155quater, che subordina alla emissione di un successivo decreto del Ministro della giustizia la definizione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, nonché delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori ed, oltre alle altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Per quanto si legge, in buona sostanza il decreto ministeriale è destinato a disciplinare integralmente l’attività d’indagine dell’Ufficiale Giudiziario (si spera anche fugando i dubbi procedimentali subito venuti fuori) e, conseguentemente, allo stato la novella è del tutto inapplicabile.
In mancanza, però, appare di immediata applicazione il disposto dell’articolo 155quinquies (anch’esso introdotto dal D.L. 132/2014), che prevede che, allorchè le strutture tecnologiche necessarie all’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario non siano ancora funzionanti, il creditore possa comunque, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, comunque chiedere ed ottenere in prima persona (con modalità, allo stato, ancora da specificare) dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.
Sul punto, si badi bene, la novella riguarda solo i procedimenti esecutivi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta con Legge n. 162 del 10 novembre 2014).

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