Moss, lo speciale regime Iva per i soggetti passivi - QdS

Moss, lo speciale regime Iva per i soggetti passivi

Ettore Trizzino

Moss, lo speciale regime Iva per i soggetti passivi

venerdì 19 Dicembre 2014

Le prestazioni, anche telematiche ed elettroniche, saranno tassate nel Paese del consumatore e non più in quello di chi le eroga

La Direttiva 2008/8 CE che ha modificato, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi la fondamentale Direttiva 2006/112, ha previsto che dall’1 gennaio 2015 cambi il criterio di individuazione del presupposto della territorialità per le prestazioni di servizi di radiodiffusione, telematiche ed elettroniche rese da un soggetto passivo Iva Ue ad un  consumatore finale (B2C).
Quindi, le prestazioni di radiodiffusione, telematiche ed elettroniche, rese da soggetti passivi Ue, saranno tassate nel Paese di “destinazione” e cioè in quello del consumatore, e non più in quello del prestatore.
Tale criterio territoriale è quello già previsto per i servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti passivi extra Ue a committenti non soggetti passivi.
Pertanto, in ottemperanza alla citata Direttiva 2008/8 CE, al fine di evitare al prestatore di doversi registrare in ogni Stato di consumo, il Regolamento UE 967/2012, che ha modificato il Regolamento di esecuzione UE 282/2012, ha previsto il MOSS acronimo di Mini One Stop Shop (che si può tradurre con Mini Sportello Unico).
Si tratta di un regime speciale Iva che consente, tramite un Portale Telematico, ad un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (c.d. Stato membro di identificazione) di trasmettere telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, previste dalla predetta normativa, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati in altri Stati membri (Stati membri di consumo) a persone che non sono soggetti passivi (consumer), e di versare l’IVA dovuta.
Nel MOSS viene implementato l’attuale sistema VOESS (acronimo di V@t on e services) che viene già utilizzato dai soggetti passivi Extra Ue per i servizi elettronici; coesisteranno, quindi, un regime Ue ed regime Non Ue.
Grazie a questo nuovo Portale Telematico le dichiarazioni Iva trimestrali, assieme all’imposta versata, verranno trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
è facile intuire l’importanza di questa innovazione che consente la tassazione nel Paese di consumo.
Il MOSS entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 insieme alle sopra ricordate modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione dei servizi sopra detti.
Peraltro, i soggetti passivi hanno potuto già registrarsi a partire dall’1 ottobre 2014.
L’intero processo per la registrazione è disponibile nel sito www.agenziaentrate.it in un apposita sezione redatta anche in lingua inglese.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.9.2014 sono state definite le modalità operative per la registrazione.
Benché il regime sia facoltativo, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà, applicarlo in tutti gli Stati membri e l’adesione al regime è vincolante per l’anno della decisione e per i due successivi.
Se si sceglie di avvalersi del MOSS occorre registrarsi nello Stato membro di identificazione che nel regime UE sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.
Il soggetto Iva che non ha la sede della propria attività economica nell’UE, dovrà fare riferimento allo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione; se dispone di più stabili organizzazioni nell’UE ha la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.
Invece, nel regime non UE il soggetto passivo extra Ue che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi, può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione, che gli assegnerà un numero individuale di identificazione IVA.
In ambedue i regimi, Ue e non Ue, il soggetto passivo Iva può avere un solo Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici da esso prestati ai consumatori di uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il MOSS.

Ettore Trizzino
DR Sicilia – Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria

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