Costruzioni, prevenire i disastri progettando con criteri antisismici - QdS

Costruzioni, prevenire i disastri progettando con criteri antisismici

Bartolomeo Buscema

Costruzioni, prevenire i disastri progettando con criteri antisismici

sabato 17 Gennaio 2015

L’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 ha suddiviso la Penisola italiana in quattro zone con altrettanti gradi di pericolosità. Nelle 428 pagine del dm 14/01 2008 sono contemplati gli accorgimenti tecnici obbligatori dal 1/07/09

CATANIA – Tutti sappiamo che la nostra Penisola e specialmente la nostra Isola hanno un’elevata sismicità che, in estrema sintesi, è una caratteristica peculiare del territorio. Ma le conseguenze disastrose di un terremoto non dipendono solo dall’energia che un terremoto sviluppa, sono legate anche alle caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni delle costruzioni.
La predisposizione di una costruzione a essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze distruttive. Ecco perché le costruzioni devono essere progettate con criteri antisismici.
Qui, cercheremo di tracciare prima una sintesi cronologica della normativa antisismica, per poi passare agli incentivi previsti per la messa in sicurezza delle costruzioni.

Cronologia della legislazione antisismica

Il punto di partenza di tutto il corpus legislativo è la legge n.64 del 2 febbraio 1974, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, che ha sostituito la legge 25 novembre 1962, n. 1684 e la legge 5 novembre del 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”.
Grazie a tale legge è stata poi approvata una nuova normativa sismica nazionale che ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale, e la redazione delle norme tecniche.
Con il successivo riordino normativo in materia edilizia, le disposizioni antisismiche previste dalla legge n. 64 del 1974 sono confluite, con alcune modifiche, nel Dpr 6 giugno 2001, n. 380 che al Capo IV recita “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. Quest’ultimo decreto contiene le disposizioni specifiche relative alle norme per le costruzioni in zone sismiche, alla relativa vigilanza, e alle modalità di repressione delle violazioni. Rileviamo, inoltre, che il Dpr n. 380, come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ha stabilito che tutte le costruzioni di rilievo per la pubblica incolumità, se realizzate in zone sismiche, devono essere conformi, oltre che alle disposizioni tecniche applicabili a ogni tipo di costruzione edificata su tutto il territorio nazionale, anche a specifiche norme tecniche, la cui emanazione è affidata al ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell’Interno e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto riguarda ,invece, la classificazione sismica del territorio italiano, ricordiamo che con la pubblicazione dell’Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3274  del 20 marzo 2003 l’intero territorio nazionale è stato classificato in quattro zone a diversa pericolosità.
Procedendo in ordine cronologico si arriva così al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Supplemento Ordinario n. 30, nel quale il ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Interno e con il capo dipartimento della Protezione civile approva le nuove norme tecniche per le costruzioni: quattrocentoventotto pagine nelle quali sono contemplate tutti gli aspetti tecnici relativi alle costruzioni :dalle case, alle strade, ai ponti stradali. L’applicazione di tali norme è diventata obbligatoria dal 1 luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.

Incentivi previsti per la messa in sicurezza antisismica delle costruzioni
Ricordiamo che in fase di conversione del decreto legge 63/2013 nella legge 90/2013, è stata introdotta la detrazione fiscale del 65% per interventi antisismici, che, in accordo alla Legge di stabilità 2015, scadrà il 31 dicembre di quest’anno.
La detrazione è concessa solo per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. L’ordinanza è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Come si legge nel Testo unico imposte sul reddito (Tuir) dell’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità  immobiliari”.

Da ciò scaturisce che sono ammissibili a detrazione fiscale del 65% le spese sostenute per:
• i lavori edili per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio;
• la documentazione progettuale e tutti i relativi documenti redatti da un tecnico abilitato.
Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato in 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Essa sarà ripartita in 10 rate annuali di pari importo, di cui la prima farà riferimento all’anno in cui è sostenuta la spesa e le altre agli anni successivi. Gli edifici messi in sicurezza devono essere adibiti ad abitazione principale o destinati ad attività produttive.
Ricordiamo che, ai fini fiscali Irpef, si intende per abitazione principale l’immobile utilizzato dal contribuente come dimora principale per sé e la sua famiglia.
Invece, per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono quegli immobili utilizzati per svolgere attività agricole, di produzione di beni, commerciali e professionali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017