Atti giudiziari non coperti dal segreto pubblicabili solo per riassunto - QdS

Atti giudiziari non coperti dal segreto pubblicabili solo per riassunto

Patrizia Penna

Atti giudiziari non coperti dal segreto pubblicabili solo per riassunto

giovedì 22 Gennaio 2015

Sentenza della Corte di Cassazione

ROMA – La cronaca giudiziaria è da sempre un terreno insidioso per il giornalista, eppure stavolta il reato di diffamazione, da sempre oggetto di polemiche e di controverse interpretazioni, c’entra poco o nulla.
La III sezione civile della Cassazione ha ordinato alla Corte d’Appello di Milano di riesaminare le motivazioni con le quali Tribunale e Appello avevano respinto l’istanza di risarcimento presentata da Federico Confalonieri in riferimento ad articoli che affrontavano la vicenda dei diritti tv Mediaset e pubblicati a firma di tre giornalisti del Corriere della Sera tra febbraio e marzo del 2005.
La Cassazione ha escluso sia la violazione della privacy che la diffamazione (Confalonieri aveva chiesto 200 mila euro), vista la “pacifica aderenza” degli articoli “al contenuto degli atti depositati e non piùà segreti”.
I giornalisti in questione, tuttavia, sono incappati nella violazione dell’art. 684 del codice penale per aver riportato testualmente poche righe degli atti.
Il suddetto articolo, infatti, prevede che gli atti non coperti dal segreto investigativo e dunque conoscibili dall’indagato, non possono essere pubblicati né integralmente né parzialmente, ma solo per riassunto (divieto relativo).
Tale divieto si differenzia da quello assoluto, regolato dall’art. 326 del codice penale che riguarda invece gli atti relativi alle indagini preliminari ma non conoscibili neanche dall’indagato. In quel caso, pena la reclusione fino a tre anni, è vietata la pubblicazione integrale, parziale e per riassunto degli atti.
La Cassazione, dunque, in disaccordo con quanto sostenuto dall’Appello che aveva ritenuto le poche righe di “citazione” trascurabili rispetto alla mole degli atti, ha definito la quantità della citazione irrilevante. Anche una sola frase virgolettata, dunque, si configura come reato di pubblicazione arbitraria di atti, pur sussistendo il rispetto della verità sostanziale dei fatti.
Se da un lato è proprio nella cronaca giudiziaria che si estrinseca maggiormente la funzione sociale dell’informazione poiché attraverso quest’ultima l’opinione pubblica non solo può venire a conoscenza di fatti di interesse pubblico, ma può esercitare anche un controllo sull’operato della giustizia, dall’altro l’applicazione della norma in questione sembra proprio non prevedere possibilità di deroghe. 

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