Ecco le sanzioni per chi vìola la trasparenza - QdS

Ecco le sanzioni per chi vìola la trasparenza

Serena Giovanna Grasso

Ecco le sanzioni per chi vìola la trasparenza

sabato 07 Febbraio 2015

La delibera Anac n. 10 del 21/01/2015 specifica gli obblighi per i quali è previsto un regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013. Sanzioni pecuniarie fino a 10 mila € per chi non comunica i dati e disciplinari per chi deve pubblicare

PALERMO – Ed ecco che l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) appone un ulteriore tassello al complicato puzzle della trasparenza che pian piano sta cominciando a prendere forma. Stiamo proprio parlando della Delibera n.10 del 21 gennaio 2015, recante titolo “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 Dlgs. 33/2013)”.
Scendiamo nel dettaglio ad interrogarci sulla materia trattata. La Delibera si occupa di descrivere gli obblighi per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel Dlgs. 33/2013. In particolare, sono due gli ambiti, approfonditi tra le righe della Delibera, rispetto ai quali si impone la comunicazione trasparente: nello specifico, ci si riferisce alle materie trattate dall’articolo 14 del Dlgs.33/2013 e dagli articoli 22 comma 2 e 47 comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Ma ancor prima di interrogarci sugli obblighi prescritti dagli articoli su menzionati, cerchiamo di capire a chi si applicano i suddetti. Per farlo, rispolveriamo la delibera 144/2014 dell’Anac secondo cui sono i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, quei soggetti tenuti a comunicare i dati, descritti all’interno degli articoli 14, 22 comma 2 e 47 comma 2 del Dlgs. 33/2014, al responsabile della Trasparenza.
I dati che il titolare di incarico politico, statale o regionale deve comunicare al responsabile della trasparenza (art. 14 Dlgs 33/13)
Dopo aver fatto questa breve premessa, vediamo un pò in cosa consistono questi dati da comunicare inderogabilmente al responsabile della Trasparenza. Secondo l’articolo 14, il titolare di incarico politico, statale o regionale che sia, deve pubblicare: l’atto di nomina o proclamazione con l’indicazione della durata; il curriculum; i compensi correlati all’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche ed i relativi compensi; le partecipazioni societarie e titolarità di impresa proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.
Come detto, l’obbligato non si può sottrarre in alcun modo alla comunicazione di tali dati, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal valore compreso tra i 500 e i 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato. Attenzione, ond’evitare disguidi scaturenti dall’estensione normativa del legislatore, specifichiamo che la sanzione imposta è applicabile solo ai titolari di incarichi politici, mai nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
Passiamo a questo punto agli obblighi contenuti all’interno degli articoli 22 comma 2 e 47 comma 2. In base a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 22, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggiornare annualmente, in riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, i dati relativi alla ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo degli enti pubblici vigilati.
Infine, concludiamo enunciando l’obbligo previsto al secondo comma dell’articolo 47 del d.lgs. 33/2014: stavolta ci si rivolge agli amministratori societari e si dispone per questi il vincolo di comunicare al responsabile della Trasparenza, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o percepimento.
Anche in questi ultimi due casi si incorre in una sanzione amministrativa dal valore pecuniario compreso tra i 500 e i 10.000 euro.
 

 
Il responsabile della trasparenza va incontro a procedimenti disciplinari
 
Infine, concludiamo specificando che la normativa non dispone alcuna sanzione pecuniaria nei confronti del soggetto che ha ricevuto i dati e non ha provveduto con la relativa pubblicazione. In compenso, al soggetto che non ha adempiuto ai propri doveri di pubblicazione dei dati ricevuti si applicano gli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo, secondo cui questo sarà sottoposto alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e  le regole sulla trasparenza e nei casi di grave inadempimento si attiverà il provvedimento disciplinare. Dunque, il responsabile della Trasparenza è tenuto a rispondere sempre dei propri atti.
 

 
Ogni amministrazione deve regolamentare tutto il procedimento sanzionatorio interno
 
PALERMO – Se finora ci siamo occupati di stabilire i soggetti ai quali si applicano i vincoli di trasparenza, in cosa consistono questi vincoli e le conseguenze verso cui incorre chi vi si sottrae, adesso passiamo ad analizzare la figura dell’autorità amministrativa che si occupa dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Abbastanza incerto è il quadro normativo che emerge dall’esame del terzo comma dell’articolo 47 del d.lgs. 33/2013. Infatti, contrariamente a quanto imporrebbe il principio di stretta legalità formale, il comma in questione lascia un libero e generico rinvio alla legge n. 689 del 24 novembre 1981.
Anche in questo caso è necessario rispolverare una vecchia delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione, per la precisione la numero 66 del 2013. L’Anac, con la suddetta delibera, ha operato un tentativo di lettura della normativa, concentrandosi sugli articoli 17 e 18 della legge 689/1981. Dall’analisi di tali articoli si è cercato di tracciare il profilo del soggetto competente all’istruttoria del procedimento sanzionatorio e del soggetto competente all’irrogazione della sanzione.
Dunque, dopo aver esaminato la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 17 e 18, l’Autorità anticorruzione mette nelle mani di ciascuna amministrazione il potere di provvedere in autonomia alla disciplina del procedimento sanzionatorio con proprio regolamento. Gli unici limiti sono costituiti dai principi di base posti dal legislatore del 1981: senz’altro il più importante è quello che attiene al divieto di porre in un’unica persona il potere di compiere l’istruttoria e decidere sulla sanzione.
Dunque, ogni regolamento è obbligato ad individuare in due distinte persone il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione. Le seguenti figure verranno determinate dal responsabile della prevenzione della correzione e dal responsabile dell’ufficio disciplina, qualora gli enti non adempiano nella determinazione.
Il procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte dell’Anac o dell’Oiv (Organismo indipendente di valutazione) e/o del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.
 

 
Incarichi politici. Dal presidente del Consiglio la disciplina
 
Per quel che riguarda il procedimento sanzionatorio rivolto nei confronti dei titolari di incarichi politici, la delibera dell’Autorità anticorruzione n.66/2013 demanda l’applicazione della disciplina a quanto prescritto dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.  Secondo il seguente articolo, la definizione della disciplina viene affidata ad uno o più documenti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si è infatti considerato che una soluzione di questo tipo, da un lato, può favorire l’uniformità della disciplina nei confronti dei componenti del governo nazionale e la semplicità del relativo processo decisionale; dall’altro lato, trova un suo fondamento normativo nello stesso art. 95 della Costituzione e nella attribuzione che esso fa al Presidente del Consiglio del potere di mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo.

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