Naufragio colposo, giurisdizione italiana - QdS

Naufragio colposo, giurisdizione italiana

Pierangelo Bonanno

Naufragio colposo, giurisdizione italiana

domenica 22 Febbraio 2015

Corte di Cassazione con la sentenza n. 3345/15 ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania. “La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l’azione dei soccorritori può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (male dei clandestini)”

PALERMO – Nei casi di naufragio colposo, per fatti avvenuti in alto mare, compiuti nel Canale di Sicilia, la competenza sarà della giurisdizione italiana. Il principio è stato recentemente affermato dalla Corte di cassazione che ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica del tribunale di Catania chiarendo i requisiti per l’esistenza della giurisdizione italiana in tali casi. La sentenza  della Corte di cassazione, prima sezione penale, è la n. 3345/15 del 23 gennaio 2015.
In particolare,il Procuratore della Repubblica di Catania era intervenuto perché il Tribunale etneo aveva annullato la misura cautelare in carcere per il reato di naufragio nei confronti di un indagato accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina e omicidio colposo.
In riferimento alla vicenda avvenuta in un imbarcazione piena all’inverosimile, viste le ridotte dimensioni, che conteneva 234 persone, erano morti 17 migranti. Per il magistrato che sosteneva l’accusa si doveva imputare al comandante il reato di naufragio doloso considerando che il disastro era non solo possibile ma anche altamente probabile. Il naufragio era avvenuto in acque internazionali. La Corte di cassazione, che ha chiesto ai giudici di primo grado la riqualificazione del fatto, ha chiarito che il naufragio era avvenuto in acque internazionali e riguardava una nave salpata dalle coste africane con a bordo migranti.
La condotta illecita era avvenuta in acque internazionali ma la condotta terminale si era verificata sul territorio italiano con lo sbarco dei migranti, infatti si legge nella sentenza che “l’azione di salvataggio dunque non può essere considerata isolatamente, rispetto alla condotta pregressa, che volutamente determinò lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata volontariamente dai trafficanti,… la cui condotta non può non essere valutata nella sua unitarietà, senza frammentazioni e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento dello stato di necessità. La volontà di operare in tal senso anima i trafficanti fina dal momento in cui vengono abbandonate le coste africane in vista dell’approdo in terra siciliana”.
Pertanto sussiste la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e anche per gli altri reati in ragione della stretta connessione con quello principale tanto che gli ermellini nella sentenza evidenziano come “La condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l’azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale, può definirsi l’azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (male dei clandestini)”.
Appare opportuno ricordare che non è quindi applicabile la parte della Convenzione sul diritto nel mare di Montego Bay nella quale si stabilisce che in alto mare le navi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva ed al controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale dello Stato di cui battono la bandiera. Questo principio di diritto internazionale ha portato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a riconoscere, nelle cause riguardanti azioni compiute a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato ipotesi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione di quello Stato, ma non nel caso oggetto del giudizio della Suprema corte.
La Cassazione ha chiesto, pertanto, al Tribunale di Catania  di riqualificare il reato tenendo conto della possibilità che si configuri il caso di naufragio colposo che prevede le misure cautelari.

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