La Rivoluzione Brunetta va attuata in Sicilia - QdS

La Rivoluzione Brunetta va attuata in Sicilia

Angela Carrubba

La Rivoluzione Brunetta va attuata in Sicilia

venerdì 23 Ottobre 2009

Nella Burocrazia statale il decreto legislativo del ministero per l’Innovazione individua puntualmente l’ambito di applicazione. Intanto nell’Isola da gennaio 2010 in vigore la L.r. 19/2008 che riforma la P.a. regionale

CATANIA – Abbiamo parlato nella pagina pubblicata dal Quotidiano di Sicilia il 17 ottobre scorso della conferenza stampa nel corso della quale il ministro Renato Brunetta ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di attuazione della legge voluta dal ministro Renato Brunetta di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo 2009 pubblicata nella Guri n. 53 del 2009).
Uno degli aspetti che certamente daranno adito a discussioni è quello dell’ambito di applicazione del decreto, sia sotto l’aspetto territoriale (in quali regioni), sia per gli enti e uffici sottoposti alle norme. Per sintetizzare questo argomento, è utile leggere la scheda riassuntiva preparata dal ministero che riportiamo nel box a lato.
L’articolo del decreto che tratta l’argomento è l’art. 72 (Ambito di applicazione) “1. Gli articoli da 17 a 23, da 25 a 30, da 32 a 35,52, 55,59,60, comma 1, 62, 63, 64, 66, 67 e 71, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lett. l) ed m) della Costituzione. 2. Gli articoli da 3 a 15, l’articolo 24 e l’articolo 60, commi l-bis e l-ter recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali, anche con riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza. 3. Gli articoli 53, 54, 56, 57 e 58 recano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. 4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro dcll’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e modalità di applicazionc delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle accademie, conservatori e istituti assimilati e ai ricercatori negli Enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli organismi di cui all’art. 14 nell’ambito del sistema scolastico, delle accademie e conservatori, e degli istituti assimilabili”.
Non sembra quindi esserci dubbio sul fatto che tutte le Regioni e gli enti locali debbano, volenti o nolenti, recepire le linee guida della riforma. La Regione siciliana, quindi, come le altre regioni a statuto speciale, affinché la riforma sia applicabile, deve adeguare il proprio ordinamento.
Attualmente la potestà legislativa esclusiva in materia di dipendenti regionali è sancita dall’art. 14 dello Statuto che prevede “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”. Ed è per questo che in 60 anni di vita dell’Autonomia ogni volta che si presenta la necessità di aggiornare l’organizzazione del lavoro pubblico si scatena la battaglia e anche in questi giorni l’assessore alla Presidenza ha annunciato di voler attuare “la riforma dell’amministrazione che assume un connotato di portata strategica al fine di modernizzare la Regione ed accrescerne la competitività lo sviluppo territoriale e la capacità di attrarre investimenti” e che “la crescita della qualità e dell’efficienza dei servizi amministrativi ai cittadini ed alle imprese, con la contestuale riduzione dei costi, è un obiettivo prioritario del governo”. 
Il punto in discussione ora è se ciò possa avvenire con un atto amministrativo, o se si debba invece dare il via ad un iter legislativo lungo e inevitabilmente accidentato in Assemblea regionale. Allo stato attuale l’assessore ha presentato un progetto di riforma accompagnato da una scheda tecnica che riassume tra i punti fondamentali: “a) al principio di completezza; b) al principio di efficienza ed economicità; c) al principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi”. Il progetto di riforma parte dalla Legge 16 dicembre 2008, n. 19 (Gurs 24/12/2008 – N. 59) – Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.
Ma se la legge c’è già, che bisogno c’è di farne un’altra?

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