Appalti: l’Anac interviene per la trasparenza - QdS

Appalti: l’Anac interviene per la trasparenza

Andrea Carlino

Appalti: l’Anac interviene per la trasparenza

martedì 24 Marzo 2015

La stazione unica appaltante è un’unione consortile tra le municipalità non capoluogo di provincia al di sotto dei 10mila abitanti, introdotta dal governo per razionalizzare la spesa pubblica e anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nello svolgimento delle gare

CATANIA – L’Autorità anticorruzione ha pubblicato la Determinazione n° 3 del 25 febbraio 2015, nella quale affronta la natura dei rapporti tra Stazione Unica Appaltante, istituita dalla L. 136/2010 e il Soggetto Aggregatore, figura riconducibile alla nozione di centrale di committenza.
La stazione unica appaltante è un’unione consortile tra le municipalità non capoluogo di provincia al di sotto dei 10mila abitanti, introdotta dal governo per razionalizzare la spesa pubblica e per incrementare la trasparenza delle gare d’appalto pubbliche.  Ricordiamo che l’Anac è designata a definire con propria determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco dei Soggetti aggregatori. Le città metropolitane, le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, che intendono avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9, co.2 del d.l. 66/14 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014, sono tenuti ad inviare richiesta formale all’Autorità Nazionale Anticorruzione .
Il requisito essenziale da dichiarare nell’istanza è il carattere di stabilità dell’attività svolta in qualità di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06, mediante un’organizzazione dedicata.
Nella determinazione n.3 l’Autorità si sofferma in particolare sulla possibilità, per i comuni non capoluogo di provincia che già aderiscono ad una S.U.A., di ottemperare agli obblighi previsti dall’ articolo 33, comma 3-bis) del D.Lgs. 163/2006 ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante. Nella determinazione sono inoltre fornite delle prime linee guida in ordine all’applicazione del suddetto articolo 33, comma 3-bis, in particolare sui seguenti temi: ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti; possibilità per i comuni non capoluogo di provincia facenti parte di un’Unione di effettuare i propri affidamenti attraverso un’altra delle opzioni previste dal comma 33-bis del Codice dei Contratti; possibilità per un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di ricorrere a soluzioni diverse per svolgere i propri affidamenti sulla base degli importi degli stessi (ad esempio: sopra o sotto 40mila euro).  Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all’applicazione di quest’ultimo comma, appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
L’Anac in occasione della pubblicazione della determinazione n. 3 richiama, anche, la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 al Governo ed al Parlamento relativa all’inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l’esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione.
Al riguardo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
 

 
Nuove Linee Guida dell’Autorità nazionale anti corruzione
 
PALERMO – Varate dall’Anac (Autorità nazionale anti corruzione), con determinazione n°4 dello scorso  25 febbraio, le nuove Linee Guida sui Servizi di Architettura e Ingegneria, che i professionisti aspettavano da anni, al fine di superare una serie di criticità dell’attuale quadro normativo del settore dei lavori pubblici.
Ad esprimere il proprio compiacimento è il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, Rino La Mendola, che in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro “LL.PP” della Rete delle Professioni Tecniche, aveva contribuito alla redazione di un documento presentato all’Anac in occasione dell’apposita consultazione dello scorso mese di settembre.
“Siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea La Mendola – in quanto sono state accolte quasi tutte le nostre proposte per determinare regole certe  nel calcolo dei compensi da porre a base di gara (a garanzia di trasparenza e della qualità delle prestazioni  professionali); per eliminare l’abusato istituto della “cauzione” in capo ai professionisti per la partecipazione alle gare di progettazione e  per ridurre l’uso improprio di requisiti come il fatturato ed il numero dei dipendenti, al fine di aprire il mercato agli studi professionali medio-piccoli. è chiaro – aggiunge La Mendola – che le linee guida si muovono nel contesto normativo attuale, per cui si limitano a chiarire le tante criticità determinate dai vuoti normativi o dalla sovrapposizione di norme, rimanendo dunque ferma la necessità di correttivi da introdurre nel  nuovo quadro normativo, che sarà determinato dal recepimento delle nuove direttive comunitarie.
 
In particolare, la determinazione Anac n°4, accogliendo gran parte delle nostre proposte, raggiunge una serie di obiettivi importanti, dei quali sottolineiamo quelli che seguono:
1) viene prescritto l’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l’importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria applicando il Dm 143/2013. In tal modo vengono superati i dubbi delle stazioni appaltanti che continuavano a ritenere tale obbligo una semplice opzione facoltativa, puntando sulla sovrapposizione dell’art. 5 della legge 134/2012 (norma di rango primario) con l’art. 93, comma 2, del Codice dei contratti (norma di rango inferiore);
2) il suddetto obbligo di calcolare il compenso del professionista, applicando il Dm 143/2013, viene esteso anche alle procedure di appalto integrato, restituendo dignità al professionista nei rapporti con l’esecutore dei lavori;
3) vengono affrontate le criticità relative all’applicazione dell’art. 263, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, che subordina la partecipazione alle gare per l’affidamento di Sai all’espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare. In tal senso, la determinazione ha scongiurato il rischio della creazione di micro-settori professionali nel già limitato mercato dei lavori pubblici, chiarendo che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Per fare un esempio, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali potrà costituire requisito idoneo per partecipare a gare per l’affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.);
4) vengono superati i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti -art. 41, comma 2 – con il Regolamento di attuazione – art. 263, comma 1, lettera a)- in merito ai requisiti del fatturato. In particolare l’Anac chiarisce che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l’attuale norma prevede fatturati di importo da due a quattro volte);
5) viene chiarito che le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza. Sarà dunque sufficiente che il professionista dimostri di essere coperto da una polizza per la responsabilità civile e professionale;
6) viene ribadito che nei concorsi, “siano essi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”. In particolare, l’Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica”.
“Registriamo dunque – conclude La Mendola, questo primo obiettivo raggiunto con un provvedimento importante, che, seppure interpretando le norme in vigore, garantisce regole certe ed alimenta nuove speranze per un’auspicata riapertura del mercato dei lavori pubblici in favore delle strutture professionali medio-piccole. Siamo comunque consapevoli che adesso bisognerà riversare tutte le nostre energie nella revisione globale del quadro normativo dei lavori pubblici, in recepimento alla nuova direttiva appalti (2014/24/UE)”.

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