– “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000);
– “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000);
– “dichiarazione infedele” (articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000);
– “omessa dichiarazione” (articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000);
– “omesso versamento di ritenute certificate” (articolo 10-bis D.Lgs. n. 74/2000);
– “omesso versamento Iva” (articolo 10-ter D.Lgs. n. 74/2000).
• l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. n. 74/2000);
• l’occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. n. 7472000);
• l’indebita compensazione (articolo 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
• la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D.Lgs. n. 74/2000).
A questo proposito ricordiamo che, sulla base del testo della legge:
• il reato di riciclaggio prevede la reclusione da quattro a dodici anni e l’applicazione di una multa da € 5.000 a € 25.000 per chiunque provvede a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero, in relazione agli stessi, compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Peraltro, la pena in esame: è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale; è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
• il reato di autoriciclaggio dei proventi dell’evasione fiscale è punito diversamente a seconda che derivi o meno dalla tenuta di una condotta fraudolenta (viceversa, nel caso in cui questi proventi dovessero essere destinati all’utilizzo o al godimento personale, è punibile il solo reato fiscale)
In questo senso, infatti, il nuovo articolo 648-ter del codice penale introduce due diverse ipotesi di autoriciclaggio:
– la prima, punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro, applicabile nei confronti di chiunque che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con reclusione pari o superiore a cinque anni, dovesse sostituire, trasferire o impiegare in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di questo delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
– la seconda, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni, la medesima condotta posta in essere in relazione a utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Oltre a quanto sopra è espressamente prevista:
• la non punibilità (al di là delle ipotesi sopra illustrate) per le “… condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale”;
• l’aumento della pena quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;
• la diminuzione della pena fino alla metà “per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”;
• l’applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 648 del codice penale (da ciò deriva che l’autoriciclaggio potrà essere contestato anche quando l’autore del delitto da cui proviene il profitto – ovvero se stesso – dovesse essere non punibile per il reato presupposto perché, ad esempio, coperto da condono o scudo fiscale).