Assistenza ospedaliera, nuovo regolamento - QdS

Assistenza ospedaliera, nuovo regolamento

Andrea Carlino

Assistenza ospedaliera, nuovo regolamento

martedì 28 Luglio 2015

Via libera al decreto del 1 luglio, firmato dall’ex assessore alla Salute Borsellino pubblicato sulla Gurs n.29 del 17 luglio 2015. Consentirà di poter usufruire, nell’erogazione delle prestazioni, di livelli qualitativi appropriati e sicuri

PALERMO – Via libera al decreto del 1 luglio, firmato dall’ex assessore alla Salute, Lucia Borsellino (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la n.29 del 17 luglio) riguardo il recepimento del provvedimento del ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 su “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
Il decreto avvia il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera; esso consentirà ai cittadini di poter usufruire, nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, di livelli qualitativi appropriati e sicuri e produrrà, nel contempo, una significativa riduzione dei costi garantendo l’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Il testo è stato licenziato dopo una lunga gestazione e non priva di inconvenienti. Ai numerosi rilievi formali formulati per ben due volte dal Consiglio di Stato non ci sono state soluzioni sostanziali e il testo mantiene le incertezze interpretative sollevate da più parti, soprattutto dalle associazioni di categoria.

Questi in estrema sintesi i punti più rilevanti del Regolamento che entra in vigore il 19 giugno prossimo e obbliga le strutture sanitarie (e le Regioni) ad adeguarsi entro il 2016.
Riprendendo quanto espresso nella legge 135/2012 (“Spending Review”), il numero massimo di posti letto ospedalieri per acuti, considerando congiuntamente presidi pubblici e privati accreditati, viene individuato in 3 per mille abitanti (numero che viene aggiustato in base a fughe ed attrazioni extraregionali); il tasso di ospedalizzazione in 160 per mille abitanti; l’indice di occupazione posto letto tra 80% e 90%; la durata media di degenza inferiore ai 7 giorni.

Vengono definiti tre tipi di presidi ospedalieri di base (bacino di utenza 80.000 – 150.000 abitanti), dotati di Pronto Soccorso e delle seguenti specialità: medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”.
Presidi ospedalieri di I livello (bacino di utenza 150.000-300.000 abitanti), dotati delle seguenti specialità oltre a quelle presenti nei presidi di base: Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia.
Presidi ospedalieri di II livello (bacino di utenza 600.000-1.200.000 abitanti), dotati di DEA di secondo livello e di strutture che attengono anche alle discipline più complesse.

Prevista poi l’istituzione e il monitoraggio delle “soglie minime” di volumi ed esiti per l’accreditamento e il mantenimento dello stesso da parte delle strutture. Fissato anche il rapporto posti letto per abitante, che dovrà essere di 3/1000 e 0,7/1000 per la lungodegenza e riabilitazione. Non potranno inoltre essere accreditate strutture private con meno di 60 posti letto per acuti, ad eccezione di quelle monospecialistiche che saranno oggetto di valutazione da parte delle singole regioni. 
Dal 1° gennaio 2017 non potranno essere sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che non siano state interessate dalle aggregazioni previste dallo stesso Regolamento. E’ previsto che strutture che non raggiungono tale soglia possano accorparsi con altre, fatto salvo comunque il limite minimo di 40 posti letto per una. Il tasso di occupazione dei posti letto così definiti dovrà attestarsi tendenzialmente al 90%, mentre la degenza media dovrà consistere in 7 giorni. Tasso di ospedalizzazione fissato al 160/1000 (di cui un quarto per day hospital).


 
“Ospedali a gestione infermieristica” per le cure che non richiedono il ricovero
 
Per quanto riguarda invece la “rete” ospedaliera, il Regolamento punta all’istituzione di dieci reti focalizzate sulle patologie, con particolare riguardo a tre reti nelle quali la dimensione “tempo” è determinate: emergenza cardiologia, ictus e traumi. Nel documento tecnico allegato al provvedimento anche una parte dedicata alla riorganizzazione dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza. Il decreto prevede l’istituzione di ospedali a gestione infermieristica che consentano l’erogazione di cure che, pur non richiedendo il ricovero nelle strutture ospedaliere ordinarie, necessitano di un livello assistenziale superiore a quello domiciliare per una varietà di ragioni che impediscano quest’ultimo.
Si tratterebbe di strutture con 15-20 posti letto, facenti capo ai distretti sanitari e gestiti interamente da personale infermieristico, all’interno delle quali l’assistenza medica verrà assicurata da medici di medicina generale, pediatri o altri medici, secondo criteri definiti al livello regionale. Il finale del documento si dedica brevemente alla continuità ospedale-territorio riaffermando quanto più volte già affermato, ovvero che senza un potenziamento delle strutture territoriali si avranno “forti ripercussioni sull’utilizzo appropriato dell’ospedale”. Le Regioni dovranno conseguentemente procedere, di pari passo con la ridefinizione della rete ospedaliera, a un riassetto dell’assistenza primaria, di quella domiciliare e di quella residenziale. (aca)

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