Siti web Pa: no ai limiti di spesa - QdS

Siti web Pa: no ai limiti di spesa

Andrea Carlino

Siti web Pa: no ai limiti di spesa

mercoledì 19 Agosto 2015

Delibera della Corte dei Conti Liguria in risposta a un quesito del Comune di Santa Margherita Ligure. E' nella Costituzione (art. 97) il principio della pubblicità dell’agire istituzionale

ROMA – Nessun limite di spesa per il sito web della Pubblica Amministrazione: a stabilirlo è la Corte dei Conti, sezione Liguria, nella sua delibera n. 54/2015, con la quale ha risposto a un quesito del Comune di Santa Margherita Ligure, il quale chiedeva un parere sulla corretta applicazione dell’articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) nella parte in cui fissa un limite di carattere finanziario alle spese sostenibili da pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La creazione, la gestione e l’aggiornamento dei siti internet istituzionali costituiscono per le Pubbliche Amministrazioni un obbligo di legge.
La Corte dei Conti stabilisce dunque che in quanto attinenti a forme di pubblicità obbligatoria, i siti internet non sono soggetti ai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 8, decreto legge 78/2010. La Corte dei Conti, dopo aver richiamato precedenti deliberazioni sia della Corte Costituzionale che della stessa Corte dei Conti, ha dichiarato che “la constatazione per cui la creazione e la conservazione di un sito internet istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge, unita alla percezione della notevole mole di dati e informazioni che anche gli enti locali sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica, inducono a ritenere che le spese per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito non soggiacciano, almeno in via di principio, alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria per la quale si applica il principio dettato dalla citata deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite”.
Secondo quest’ultima infatti “l’esclusione dal novero delle spese soggette alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie e non può pertanto valere per quelle riconducibili alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale disciplinate per le pubbliche amministrazioni dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, anche ove queste siano dirette alla promozione della conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività”.
D’altronde, proprio la Costituzione, all’art. 97, sancisce il principio di pubblicità dell’agire istituzionale, con riferimento all’esercizio della funzione amministrativa. Questa disposizione individua quei principi fondamentali che ogni pubblica amministrazione deve rispettare, ovvero: legalità, buon andamento, responsabilità e imparzialità della Pa. È tramite il principio della pubblicità dell’agire istituzionale, declinato nel canone della trasparenza, che le amministrazioni rendono conto delle proprie azioni di fronte alla collettività. Tuttavia, oltre a essere principio fondamentale, la trasparenza può essere considerata anche come una finalità della Pa.
La Corte cita inoltre anche il decreto legislativo 33/2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, che obbliga le Pa a pubblicare sul sito web atti normativi, provvedimenti amministrativi, organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, informazioni relative agli uffici e alle competenze, e in generale dati relativi alla propria attività.
 
In definitiva, il sito istituzionale rientra tra le forme di pubblicità obbligatoria per le quali si applica la deliberazione 50/2011 delle Sezioni riunite, che esclude espressamente dai limiti di spesa quelli riconducibili ad attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (disciplinate dalla legge 150/2000).

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