Amianto, regole per gli enti locali - QdS

Amianto, regole per gli enti locali

Rosario Battiato

Amianto, regole per gli enti locali

martedì 25 Agosto 2015

Tre mesi di tempo, a partire dalla metà di agosto, per la stesura e la trasmissione all’Ufficio competente. Regole per gli Enti locali a più di un anno di distanza dall’approvazione della legge regionale

PALERMO – A un anno inoltrato dalla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, è arrivata sulla Gurs del 7 Agosto la circolare che contiene le “Linee guida per la redazione del ‘Piano comunale amianto’”. La normativa che avrebbe dovuto fornire la Sicilia di mappatura e censimento della presenza di manufatti in amianto è ancora ai primi passi, in attesa di colmare un vuoto legislativo che va avanti dagli anni ‘90.
La redazione del Piano comunale è finalizzata “alla concreta attuazione territoriale – si legge nella circolare – di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto”.
 I comuni avranno tre mesi di tempo dalla comunicazione delle linee guida, quindi entro metà novembre, per adottare il proprio piano che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile.
Annualmente i comuni devono rendicontare i risultati conseguiti sul fronte della mappatura e delle bonifiche e la “non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40% di quelle spettanti”.

Ci sono tre obiettivi da raggiungere tramite il piano comunale: pervenire in tempi brevi al “censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto”; rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni e “programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 10/2014”.
Tra i siti da monitorare ci sono gli impianti industriali, i grandi impianti industriali, gli impianti a pressione, i cantieri navali, gli edifici pubblici. Gli edifici privati da soli rappresentano circa il “70-80% del totale dei siti con presenza di materiali contenenti amianto”.
 
Particolare attenzione merita anche la presenza naturale e il riferimento corre al sito di interesse nazionale (sin) di Biancavilla, in provincia di Catania, dove dai primi anni ‘90 è stata registrata la “presenza di un minerale fibroso, poi denominato fluoroedenite” che ha caratteristiche tossicologiche assai simili all’amianto. In allegato alla circolare anche le schede per il censimento e altre informazioni utili.

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