Co.co.co e Co.co.pro: cosa cambia per i lavoratori con il Jobs act - QdS

Co.co.co e Co.co.pro: cosa cambia per i lavoratori con il Jobs act

Oriana Gionfriddo

Co.co.co e Co.co.pro: cosa cambia per i lavoratori con il Jobs act

sabato 29 Agosto 2015

Cancellate la collaborazioni a progetto che erano state introdotte dalla Legge Biagi e riprese dalla Fornero. Quelle già attivate prima del 25 giugno restano valide sino a scadenza

ROMA – Con la nuova riforma del lavoro, meglio conosciuta come Jobs Act, contenente il codice dei contratti di lavoro (dlgs 81/2015 art. 52) sono state rimescolate le carte in gioco sul tema bollente della prestazioni lavorative occasionali o a progetto.
La norma cancella esplicitamente i contratti co.co.pro. e cioè le collaborazioni a progetto che erano state introdotte con la legge Biagi e riprese dalla legge Fornero. Già dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare collaborazioni a progetto, quelle attivate precedentemente restano, invece, valide fino alla data della loro scadenza, salva la loro “conversione”.
La normativa del 2012 aveva introdotto determinati requisiti per le collaborazioni a progetto, tra cui il disegno e l’obiettivo preciso del progetto e la durata del progetto in questione.
Con l’entrata in vigore del jobs act sul riordino dei contratti tutto cambia, in un’ottica di netto restringimento delle collaborazioni concesse, e di riconduzione dei rapporti al lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2016, infatti, ogni prestazione personale, continuativa e organizzata dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, sarà trasformata in contratto subordinato a tempo indeterminato: per il 2015, i rapporti in essere resteranno in piedi, ma non sarà possibile stipularne di nuovi.  
Vi sono, però, delle importanti eccezioni: se il co.co.pro. è previsto dai contratti collettivi, anche stipulati dalle confederazioni di categoria, sarà ancora legittimo; niente presunzione di subordinazione , poi, per i professionisti iscritti in albi, ruoli, elenchi ecc., né per organi di amministrazione e controllo di società, né in favore dei collaboratori di associazioni sportive; sarà poi possibile stipulare collaborazioni coordinate e continuative, ove siano caratterizzate da autonomia, ovvero non siano organizzate dal committente le modalità con cui la prestazione deve essere resa, stante il requisito del coordinamento.  
E i co.co.co che fine fanno?
Questi rappresentano un’altra eccezione. Infatti adesso la collaborazione coordinata e continuativa viene “salvata”. Anzi, recupera centralità tornando ad essere la forma ordinaria di collaborazione, al contrario di quanto accadeva nella legge Biagi, che l’aveva relegata a strumento utilizzabile solo in casi specifici con determinati requisiti).
Per cui l’unica differenza col passato è che non deve più essere specificato il progetto affidato al collaboratore e non deve esistere un limite di durata della collaborazione.
L’intento, dopotutto, è quello di disincentivare tutti i rapporti diversi dal lavoro subordinato.
L’ultima eccezione vale la Pubblica Amministrazione. La nuova normativa, non è infatti valida per la Pa, per la quale la stipula di collaborazioni sarà permessa sino al 1° gennaio 2017, in attesa del riordino della disciplina nel settore pubblico.
 

 
Per i call center si continuerà con i co.co.co
 
I call center da sempre hanno fatto largo uso dei contratti a progetto, e quindi i famosi co.co.pro. annullati.
Una speranza per i giovani per passare finalmente ad un contratto a tempo indeterminato? Ebbene no.
La riforma non ha abolito la figura dei contratti parasubordinati previsti dal codice di procedura civile, ossia i cosiddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa o, più semplicemente, co.co.co.
L’unica differenza rispetto al passato è che non deve più essere specificato il progetto affidato al collaboratore e non deve essere fissato un limite di durata. Dunque nella maggior parte dei casi, i contratti nei call center seguiranno la figura tradizionale dei co.co.co.; peraltro ad essi non si applicherà neanche la presunzione di subordinazione che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio del 2016. Tale presunzione, infatti, non opera per i settori, come appunto quello dei call center, in cui il trattamento economico e normativo del collaboratore è disciplinato dal Ccnl, e ciò vale – secondo le prime interpretazioni – anche se l’accordo collettivo è precedente al 25 giugno 2015.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017