Deducibilità dei costi delle imprese senza alcun onere della prova - QdS

Deducibilità dei costi delle imprese senza alcun onere della prova

Gianluca Di Maita

Deducibilità dei costi delle imprese senza alcun onere della prova

giovedì 01 Ottobre 2015

Modifiche in materia tributaria con il decreto legislativo 147/15 con cui il Governo intende favorire crescita e internazionalizzazione. Novità nell’ambito di transazioni con fornitori e imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

PALERMO – Cambio di rotta nel regime black list. Il decreto legislativo 147/2015, il cosiddetto decreto “crescita e internazionalizzazione”, tra le varie importanti modifiche apportate in materia tributaria prevede anche delle nuove regole relative alla deducibilità dei costi sostenuti con fornitori e imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
Il decreto crescita e internazionalizzazione si inscrive in una serie di misure adottate dal Governo allo scopo di incrementare la presenza sui mercati esteri delle nostre imprese, focalizzando l’attenzione soprattutto sulle operazioni transfrontaliere. Ad occuparsi del regime black list, cioè della disciplina concernente limitazioni alla deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di transazioni in paradisi fiscali, è l’art. 5 del presente decreto. Quest’ultimo modifica i commi 10, 11 e 12-bis dell’art. 110 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), cambiando non poco il quadro fiscale per le imprese.
Nella disciplina previgente valeva una presunzione di non deducibilità dei costi, a meno che non si fosse dimostrata l’esistenza di almeno una delle due esimenti previste dallo stesso art. 110: da un parte l’effettiva attività commerciale svolta dall’impresa nel Paese a fiscalità privilegiata, dall’altra l’effettivo interesse economico alla base dell’operazione svolta e la sua concreta esecuzione. Una disciplina molto rigida, cui la difficoltà maggiore per le imprese è proprio quella di reperire la documentazione atta a dimostrare l’esistenza delle due esimenti.
Per tale ragione è stata salutata probabilmente con favore la nuova disciplina presente nel decreto crescita e internazionalizzazione, che sostanzialmente muta il quadro da una presunzione di non deducibilità ad una presunzione di deducibilità dei costi. Nei limiti del valore normale della transazione intercorsa con il fornitore “black list”, senza alcun onere della prova, è possibile per le imprese dedurre i costi.
La disciplina previgente continuerà invece a trovare applicazione per la parte eccedente al valore normale, con l’unica eccezione tuttavia che viene meno l’esistenza dell’esimente relativa alla presenza effettiva dell’attività commerciale nel Paese a fiscalità privilegiata.
L’eliminazione di tale esimente è da valutare con attenzione, soprattutto alla luce della presunzione di deducibilità quando il valore dei costi sostenuti si mantiene medio. Da una parte era sicuramente difficile per le imprese dimostrare l’effettiva attività commerciale, data nella maggior parte dei casi la totale estraneità tra il fornitore e il cliente, dall’altra parte tuttavia l’imprenditore viene privato di un’arma in più nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Protagonista della nuova disciplina diventa allora la definizione del “valore medio” dei costi sostenuti, la cui determinazione è stata frutto di copiosi dibattiti in giurisprudenza e dottrina nell’ambito della disciplina sui prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo. La scelta di ancorare la modifica apportata dal decreto alla determinazione di tale valore non sarà esente da critiche, soprattutto perché le oscillazioni interpretative in merito sono molte e non definitive. A sostegno, a parte un per niente esaustivo articolo 9 del Tuir, possono sovvenire le linee guida dell’Ocse, le quali tuttavia non sempre sono applicate in sede giurisdizionale con favore.
Ultimo cenno è da fare agli stati “paradisi fiscali”, il cui elenco è contenuto nel dm 23 gennaio 2012, modificato da ultimo dal dm 27 aprile 2015 che ha eliminato da tale lista Singapore.

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