Nuova certificazione energetica, arrivano i chiarimenti dei notai - QdS

Nuova certificazione energetica, arrivano i chiarimenti dei notai

Bartolomeo Buscema

Nuova certificazione energetica, arrivano i chiarimenti dei notai

venerdì 16 Ottobre 2015

Dal 1° ottobre sono entrati in vigore i tre decreti attuativi che riguarderanno gli edifici pubblici e privati. Aggiunti nuovi obblighi e sanzioni per progettisti e certificatori, fino a 18 mila €

CATANIA – È ormai noto che dal primo ottobre 2015 sono entrati in vigore i tre i decreti attuativi che completano il quadro normativo in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici. Tale quadro normativo s’inserisce nel quadro più generale che è contenuto nella Direttiva europea 2002/91/CE: “Rendimento energetico nell’edilizia”, indicata con l’acronimo Epbd (Energy performance buildings directive).
I nuovi decreti hanno aggiunto nuovi obblighi e nuove sanzioni sia per i progettisti e certificatori sia per chi acquista o vende un immobile.
Per fare chiarezza il Consiglio nazionale del notariato ha diramato una nota nella quale, tra l’altro, si spiegano i nuovi obblighi con riferimento alla compravendita e alla locazione degli immobili. Nel documento si legge che la mancata allegazione dell’Ape in un atto traslativo a titolo oneroso comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria che va 3.000 a 18.000 euro. Inoltre, nella nota si precisa che il notaio dovrà effettuare un controllo formale verificando la corrispondenza del modello di Ape utilizzato nel caso concreto con il formato di Ape approvato dal Ministero e allegato in Appendice B alle Linee Guida. mentre non ha nessuna responsabilità per quanto concerne la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell’Ape.
In questo caso l’unico responsabile è il tecnico certificatore che, tranne alcune regioni (Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Provincia autonoma di Trento) che hanno ciascuna un diverso regime sanzionatorio, sarà multato basandosi sul contenuto dell’art. 15 del D.lgs. 192/2005, così come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013.
Nella fattispecie, il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di progetto (ex legge 10/91) o un attestato di certificazione energetica compilati senza il rispetto dei nuovi schemi e delle nuove modalità stabilite nei tre decreti attuativi della legge 90 2013, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 € e non superiore a 4.200 euro.
Le regioni e le province autonome che applicano le sanzioni dovranno, poi, comunicare ai relativi ordini o collegi professionali il nome del professionista sanzionato. Infine, nella nota è precisato che potranno essere ancora utilizzati gli attestati rilasciati in osservanza alla previgente normativa redatti sui precedenti modelli a condizione che riportino una data antecedente al primo ottobre 2015.

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