In particolare, lo Statuto della Regione Siciliana prevede all’art.13 bis, che “con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”.
Entrando nel merito delle diverse tipologie referendarie la stessa legge, all’art.2, stabilisce, con precisione, che nel caso del referendum abrogativo, questo possa coinvolgere un intera legge regionale, o parte di una norma siciliana.
La stessa norma regionale precisa le materie sulle quali lo strumento abrogativo non potrà essere utilizzato, come nel caso delle leggi tributarie e di bilancio; o in quelle connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; o che rinviano, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell’Assemblea regionale siciliana; o che riguardano l’organizzazione ed il personale dell’Amministrazione regionale; o il recepimento della normativa comunitaria.
Il referendum abrogativo può essere indetto solo nel caso in cui la richiesta giunga da almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o da tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione.
Nel caso che la richiesta del referendum provenga da parte dei consigli provinciali o comunali è necessario che il quesito referendario debba essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali; infatti, le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso dovranno essere considerate come distinte iniziative di referendum.
La cronaca regionale di questi anni, cioè da quando la legge r. n. 1/2004 è stata introdotta, evidenzia che nessun referendum è stato indetto, nè abrogativo nè consultivo; l’unico caso nel quale si palesò pubblicamente la volontà di dare vita ad una raccolta di firme, per indire un referendum abrogativo – ma senza andare oltre la mera dichiarazione di intenti -, riguardò la soglia elettorale posta a sbarramento per l’accesso alla ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana.
Un commentatore giustamente suggerisce di intraprendere una raccolta firme per un Referendum di inziativa popolare atto ad abolire la legge n.44/1965. Per questo si esamina la legge in materia di referendum per scoprire che, purtroppo, esclude la possibilità di intervenire sul funzionamento degli organi statutari della Regione o su materie che riguardano l’organizzazione ed il personale dell’Amministrazione regionale. Per ridurre le spese del Parlamento tramite l’eliminazione dell’equiparazione al Senato non resta che affidarsi al buon senso dei parlamentari.
Lucia Russo