Siciliani mai chiamati a referendum - QdS

Siciliani mai chiamati a referendum

Pierangelo Bonanno

Siciliani mai chiamati a referendum

mercoledì 11 Novembre 2009

Previsto dall’articolo 13 bis dello Statuto, è stato disciplinato dalla legge regionale n.1 del 10 Febbraio 2004. Tra le materie escluse: organi statutari e organizzazione del personale dell’Amministrazione regionale

PALERMO – La partecipazione dei cittadini siciliani alla vita istituzionale regionale non è solo un proposito di valore generale, ma, rappresenta un principio giuridico, parte integrante del nostro ordinamento.
In particolare, lo Statuto della Regione Siciliana prevede all’art.13 bis, che “con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”.
La legge regionale che disciplina l’istituto del referendum è la l.r. n.1 del 10 Febbraio 2004.
Entrando nel merito delle diverse tipologie referendarie  la stessa legge, all’art.2, stabilisce, con precisione, che nel caso del referendum abrogativo, questo possa coinvolgere un intera legge regionale, o parte di una norma siciliana.
La stessa norma regionale precisa le materie sulle quali lo strumento abrogativo non potrà essere utilizzato, come nel caso delle  leggi tributarie e di bilancio; o in quelle connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; o che rinviano, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell’Assemblea regionale siciliana; o che riguardano l’organizzazione ed il personale dell’Amministrazione regionale; o il recepimento della normativa comunitaria.
Il referendum abrogativo può essere indetto solo nel caso in cui la richiesta giunga da almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o da tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione.
La legge regionale n.1 del 2004 precisa che hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l’Assemblea regionale siciliana, ed, inoltre, si evidenzia che la proposta soggetta a referendum è approvata solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge prevede, per giudicare l’ammissibilità delle istanze di referendum abrogativo, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari.
Nel caso che la richiesta del referendum provenga da parte dei consigli provinciali o comunali è necessario che il quesito referendario debba essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali; infatti, le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso dovranno essere considerate come distinte iniziative di referendum.
La stessa legge regolamenta, all’art.25, l’istituto del referendum consultivo, prevedendo che l’Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’indizione di referendum finalizzati a conoscere l’opinione della popolazione regionale circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti relativi ai progetti di legge regionali, a differenza del referendum abrogativo, quello consultivo è valido indipendentemente dal numero di persone che hanno partecipato al voto.
La cronaca regionale di questi anni, cioè da quando la legge r. n. 1/2004 è stata introdotta, evidenzia che nessun referendum è stato indetto, nè abrogativo nè consultivo; l’unico caso nel quale si palesò pubblicamente la volontà di dare vita ad una raccolta di firme, per indire un referendum abrogativo – ma senza andare oltre la mera dichiarazione di intenti -, riguardò  la soglia elettorale posta a sbarramento per l’accesso alla ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana.
 


Appello al civismo dei deputati siciliani per abolire l’equiparazione dell’Ars al Senato
 
L’argomento referendum è stato oggetto di esame in questa pagina dopo un’osservazione che ho letto da un commentatore del mio blog, che ringrazio. Trattando di “Quello che i siciliani pagano caro” osservo nel blog “Voci dai Palazzi”, nel sito internet www.quotidianodisicilia.it che la spesa pro capite del Parlamento siciliano, calcolata per ciascun deputato, cioè dividendo il totale per 90, risulta più alta di quella del Senato della Repubblica. Perché si sceglie proprio il Senato tra le due Camere del Parlamento nazionale per fare questo paragone? Perché l’Assemblea siciliana grazie ad una legge regionale n. 44/1965 è stato equiparata al Senato per il trattamento economico sia dei deputati che dei dipendenti dell’amministrazione parlamentare.
Un commentatore giustamente suggerisce di intraprendere una raccolta firme per un Referendum di inziativa popolare atto ad abolire la legge n.44/1965. Per questo si esamina la legge in materia di referendum per scoprire che, purtroppo, esclude la possibilità di intervenire sul funzionamento degli organi statutari della Regione o su materie che riguardano l’organizzazione ed il personale dell’Amministrazione regionale. Per ridurre le spese del Parlamento tramite l’eliminazione dell’equiparazione al Senato non resta che affidarsi al buon senso dei parlamentari.

Lucia Russo

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