Formazione, stop ai licenziamenti. Si riscoprono gli ammortizzatori - QdS

Formazione, stop ai licenziamenti. Si riscoprono gli ammortizzatori

Michele Giuliano

Formazione, stop ai licenziamenti. Si riscoprono gli ammortizzatori

giovedì 04 Febbraio 2016

Circolare del Dipartimento Lavoro: chiariti gli aspetti della mobilità e personale “non licenziabile”. Faranno da riferimento la L.r 24/1976, la L.r. 25/1993 e la L.r. 10/2011

PALERMO – Mobilità , cassa integrazione, sospensione e riduzione oraria. Non ci sono più misteri attorno ai lavoratori che ruotano attorno agli enti di formazione: da oggi c’è una ben precisa nota firmata dalla dirigente generale del Dipartimento lavoro della Regione, Anna Rosa Corsello, con la quale si chiariscono tutti gli aspetti rimasti per mesi in un cono d’ombra e che riguardavano la posizione “atipica” di un dipendente di un ente di formazione, di fatto appartenente ad una struttura privata che però usufruisce interamente di fondi pubblici.
Con una missiva, la numero 27.703, la Corsello chiarisce la procedura da attuare per la sospensione dal lavoro o la riduzione oraria del personale degli enti formativi. Stop quindi ai licenziamenti e alla mobilità prevista dalla legge numero 223 del 23 luglio 1991.
Ristabilita dall’amministrazione regionale la condizione di miglior favore per i dipendenti della formazione professionale. Posizione che si fonda sulla base della legge regionale numero 10/2011 con la quale il legislatore ha adottato misure di ulteriore tutela, rispetto a quelle già previste dalla Legge regionale 4/2003 istitutiva del fondo di garanzia.
“A seguito di ciò – precisa la dirigente – sono state diramate le apposite circolari attuative con le quali, tuttavia, non si è inteso, comunque che fosse venuto meno il meccanismo previsto dalla circolare 10/1994 che regolamenta le modalità relative alle liste di mobilità provinciali istituite presso gli uffici del lavoro per i casi di sospensione o riduzione oraria nel rispetto di quanto stabilito, per altro, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento”.
In ragione di questo impianto normativo ora gli enti di formazione dovranno attivare le procedure contemplate dalla circolare 10/1994 prima di far ricorso a quelle previste dalla legge regionale 10/2011 al fine di garantire, in caso di fabbisogno di personale, i dipendenti inseriti nelle apposite liste detenute dai servizi dei centri per l’impiego. La nota della Corsello precisa la modalità di accesso nei casi di sospensione o riduzione di orario di lavoro garantendo ai lavoratori del settore il mantenimento dei livelli occupazionali e non più il licenziamento e la fuoriuscita definitiva dalla formazione professionale, come accaduto nelle scorse settimane con gli accordi sindacali di licenziamento.
“Si aggancia, in tal modo, – aggiunge la dirigente generale – la previsione della circolare numero 10 del 5 ottobre 1994 alla disciplina contenuta nell’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, numero 4, che ha istituito il Sicilia il fondo di garanzia. Da ciò si evince, palesemente, che il personale non è licenziabile, almeno nel senso tecnico dell’estinzione di ogni rapporto di diritto occupazionale e retributivo a carico del sistema.
Questa norma conclamata nella formazione professionale e nei contratti collettivi di settore, nella Regione siciliana è maggiormente riconosciuta da tutto il quadro normativo che regolamenta il settore, in particolare dalle leggi regionali numero 24 del 6 marzo 1976, 25 del 1 settembre 1993 e 10 del 7 giugno 2011.
 

 
Accesso a sussidi molto simili alla Cig
 
Lo scorso anno, nel turbinio delle polemiche, i dipendenti degli enti di formazione sono rimasti in pratica fuori da ogni tipo di ammortizzatore perchè ci si sarebbe accorti improvvisamente che questa categoria di lavoratori non poteva rientrare tra gli aventi diritto della cassa integrazione. Ora però si potrà comunque accedere a dei sussidi, molti simili alla Cig, attraverso l’ex decreto legislativo 148 del 2015. Moltissimi enti hanno già attivato le procedure per i propri dipendenti a partire dall’1 gennaio scorso e sino al prossimo 31 maggio. Già diversi gli accordi sindacali che sono stati chiusi. Sono destinatari dei trattamenti per questo tipo di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione della  relativa  domanda di concessione. Tale  condizione non è necessaria per le domande relative  a  trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili  nel settore industriale.

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