Ma cosa sono i voucher per il lavoro accessorio e come funzionano?
La normativa di riferimento
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, ora completamente abrogato dal nuovo decreto 81/2015.
Cos’è
Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Vantaggi per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Vantaggi per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio
Il d.lgs. 81/15 prevede l’eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi per l’espletamento di prestazioni di lavoro accessorio per cui le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo (regolato a parte).
Limiti economici per il prestatore
In base a quanto previsto dall’art. 48, comma 1 del decreto legislativo 81/2015, i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000 euro nel corso di un anno civile (dall’1 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 9.333 euro lordi.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente.
Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.
I limiti annui previsti come compenso economico fissati per il prestatore devono essere annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Dove acquistare il voucher
Per i committenti imprenditori o liberi professionisti è possibile acquistare i voucher, esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
– la procedura telematica Inps;
– tabaccai aderenti alla Convezione Inps-Fit;
– Servizio Internet Banking Intesa Sanpaolo;
– Banche abilitate.
Ulteriori informazioni sul sito www.inps.it.
La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.