Boom dei voucher per il lavoro occasionale - QdS

Boom dei voucher per il lavoro occasionale

Dario Raffaele

Boom dei voucher per il lavoro occasionale

sabato 20 Febbraio 2016

Gli ultimi dati dell’Inps danno la misura del successo ottenuto da questo strumento introdotto con il d.lgs. 276/03. Le ultime novità in materia sono state introdotte dal d. lgs. 81/2015. Quello che c’è da sapere

CATANIA – Boom dei voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio nel 2015. Secondo i dati dell’Inps, l’anno scorso, sono stati venduti 114.921.574 voucher, del valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto allo periodo del 2014 (69.172.879), pari al 66%. Si sono registrate punte del 97,4% in Sicilia (dove in pratica l’utilizzo dei buoni da 10 euro per il lavoro accessorio è raddoppiato), dell’85,6% in Liguria, dell’83,1% e 83% rispettivamente in Abruzzo e in Puglia.
“In presenza di un utilizzo corretto dello strumento, se ad ogni voucher corrisponde effettivamente un’ora di lavoro, il volume di ore remunerate dai voucher venduti nel 2015 corrisponde a circa 57.000 unità di lavoro equivalenti”, ha commentato l’Inps.
Ma cosa sono i voucher per il lavoro accessorio e come funzionano?

La normativa di riferimento
La legge  n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, ora completamente abrogato dal nuovo decreto 81/2015.

Cos’è
Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Vantaggi per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Vantaggi per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio
Il d.lgs. 81/15 prevede l’eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi per l’espletamento di prestazioni di lavoro accessorio per cui le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo (regolato a parte).

Limiti economici per il prestatore
In base a quanto previsto dall’art. 48, comma 1 del decreto legislativo 81/2015, i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000 euro nel corso di un anno civile (dall’1 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 9.333 euro lordi.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente.
Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.
I limiti annui previsti come compenso economico fissati per il prestatore devono essere annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Dove acquistare il voucher
Per i committenti imprenditori o liberi professionisti è possibile acquistare i voucher, esclusivamente con modalità telematiche attraverso:
– la procedura telematica Inps;
– tabaccai aderenti alla Convezione Inps-Fit;
– Servizio Internet Banking Intesa Sanpaolo;
– Banche abilitate.

Per i committenti non imprenditori  o liberi professionisti è possibile acquistare i voucher, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Ulteriori informazioni sul sito www.inps.it.



Gli obblighi previsti per il committente
 
L’art. 49, co. 3, prevede l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche (compresi sms o email), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure. Anche il giorno stesso, purché prima dell’inizio della prestazione, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps (valida anche ai fini Inail), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili sul sito internet dell’Inps.
La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

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