Locazione a canone concordato, arrivano le "doppie agevolazioni" - QdS

Locazione a canone concordato, arrivano le “doppie agevolazioni”

Paola Giordano

Locazione a canone concordato, arrivano le “doppie agevolazioni”

giovedì 03 Marzo 2016

La Legge di Stabilità 2016 prevede novità sul fronte degli affitti nelle città ad alta densità abitativa. Le aliquote di Imu e Tasi, stabilite a seconda del Comune, sarano ridotte al 75%

CATANIA – Novità nel mondo della locazione, specialmente sul fronte dei contratti “convenzionati”, ovvero di quella tipologia di contratto stipulato secondo accordi-tipo previsti dai Comuni ad alta tensione abitativa, sulla base della Convenzione Nazionale, risalente all’8 febbraio 1999, tra il ministero dei Lavori pubblici e le organizzazioni di categoria più rappresentative.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, prevede per gli immobili locati a canone concordato una doppia agevolazione: a decorrere dal 1° gennaio 2016, le aliquote dell’Imposta municipale unica (comunemente nota come Imu) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) stabilite a seconda di quanto deliberato dal Comune nel 2015, saranno ridotte al 75%. Ciò significa che il proprietario potrà usufruire di una diminuzione dell’aliquota del 25% sia sull’Imu – integralmente a suo carico in quanto si tratta di una tassa che riguarda solo i possessori di un immobile di qualsiasi tipologia – sia sulla quota di sua spettanza della Tasi; il locatario, invece, non dovendo per legge versare l’Imu, godrà dello sconto soltanto sulla Tasi.
Tale tipologia di canone, però, non è applicabile in tutti i Comuni. Rientrano tra gli Enti beneficiari: i Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e i rispettivi Comuni confinanti; quelli capoluogo di provincia; quelli della Basilicata e della Campania colpiti dagli eventi sismici dei primi anni Ottanta; quelli inseriti nell’elenco dei Comuni ad alta densità abitativa stilato e aggiornato ogni anno dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Nel caso in cui, in seguito all’aggiornamento periodico, il Comune non fosse più compreso nella lista redatta dal Cipe, il locatore non sarebbe più ammesso a usufruire delle agevolazioni a partire dal periodo d’imposta in cui interviene la delibera del Comitato.
A restare invariate sono, invece, i benefici fiscali del locatore – al quale spettano le riduzioni del 30% sia del reddito del fabbricato ai fini Irpef sia dell’imposta di registro – e le disposizioni inerenti alla durata del contratto, che non può essere inferiore ai tre anni e che alla prima scadenza, in assenza di comunicazioni, viene prorogato automaticamente per altri due anni. Salvo tre ipotesi: se le parti concordano un nuovo accordo per il rinnovo; se il conduttore decide di recidere il contratto e comunichi la disdetta tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto; nei casi previsti dall’articolo 3 della legge 431/1998 recante le disposizioni sulla “Disdetta del contratto da parte del locatore”. Ovvero, ad esempio, se il proprietario intende adibire l’immobile “ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado” o se l’immobile necessita di particolari lavori di ristrutturazione o, infine, se il locatore intende “vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione”.

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