L’omicidio stradale colposo diventa un reato a se stante graduato su tre varianti. Per quanto riguarda l’ipotesi base, vale a dire quando la morte sia stata causata violando il codice della strada, resta la pena prevista oggi: da due a sette anni. Se il conducente uccide una persona guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o avendo una condotta di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio o infrazioni ai semafori) sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se, infine, il conducente guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischierà dagli otto ai dodici anni di carcere.
Nel caso in cui i morti siano più di uno, la pena può arrivare fino a diciotto anni. Saranno inoltre considerate come aggravanti la guida senza patente o con la patente sospesa/revocata, la mancanza di copertura assicurativa dell’auto. Ai conducenti di tir, camion e autobus in presenza di un tasso alcolemico sopra i 0,8 g/l verrà applicata l’ipotesi più grave di omicidio (o lesione).
Se chi è alla guida ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o ha una condotta pericolosa, la reclusione varierà da un anno e mezzo a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime. Il colpevole che guida ubriaco o sotto effetto di droghe rischierà, invece, da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime.
Saranno previste pene dimezzate quando si verifica il concorso di colpa, ovvero quando la morte o le lesioni non sono soltanto conseguenza del comportamento del responsabile dell’incidente ma sono anche dovute a mancanze della stessa vittima o di terzi (gestore della strada compreso).
La legge appena approvata introduce due nuovi reati: fuga del conducente in caso di omicidio e fuga del conducente in caso di lesioni. Per entrambi i casi, se il guidatore fugge dopo aver causato l’incidente, scatterà l’aumento della pena da uno a due terzi e questa non potrà essere inferiore a cinque anni per l’omicidio e a tre per le lesioni.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesione la patente verrà automaticamente revocata. Una nuova licenza di guida sarà conseguibile soltanto dopo quindici (in caso di omicidio) o cinque anni (in caso di lesioni). Se il conducente è scappato dopo l’incidente dovrà, invece, attendere trent’anni.
L’arresto obbligatorio in flagranza sarà previsto nei casi più gravi (stato di ebbrezza grave e sostanze stupefacenti) quando il guidatore si ferma a prestare soccorso. Sarà facoltativo nei casi in cui non si riscontrerà un alto tasso alcolico o l’assunzione di droghe.
Raddoppieranno dei termini di prescrizione. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Nessuna potrà più rifiutarsi di fornire Il giudice potrà ordinare il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Di fronte a casi urgenti o a casi nei quali un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto dal pubblico ministero anche a voce, confermandolo per iscritto solo dopo.