La Tia non è soggetta a Iva, si apre la strada dei rimborsi - QdS

La Tia non è soggetta a Iva, si apre la strada dei rimborsi

Salvatore Forastieri

La Tia non è soggetta a Iva, si apre la strada dei rimborsi

martedì 22 Marzo 2016

Importante sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 15 marzo, su una querelle che dura da anni

PALERMO – Si tratta di una vicenda molto combattuta che va avanti da molti anni, anche se nel frattempo la TIA è diventata TARI. Ne abbiamo parlato diverse volte dalle pagine di questo Quotidiano.
Il problema è quello di sapere se sulla TIA (tariffa igiene ambientale), da qualche anno sostituita prima dalla TARSU e poi dalla TARI, sia dovuta l’IVA o no.
Un no abbastanza pesante, stavolta, è arrivato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 5078 depositata il 15 Marzo 2016, a Sezioni Unite, una sentenza che potrebbe essere risolutiva del problema e che, secondo alcune stime, potrebbe comportare per l’Erario rimborsi per quasi un miliardo di Euro.
In realtà, la natura tributaria della TIA e non di corrispettivo, e la conseguente impossibilità di applicare l’IVA, l’aveva già affermata la Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, con Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, aveva già detto a chiare lettere che la Tariffa Igiene Ambientale, nonostante la sua denominazione, che sembra volerla far sembrare corrispettivo a fronte di un servizio,ha gli stessi presupposti della TARSU (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) e, pertanto, è anch’essa un vero e proprio tributo.
Più recentemente, anche la Cassazione, con sentenza n. 3756 del 9/3/2012, aveva ribadito la natura tributaria della TIA e l’impossibilità di applicare sulla stessa l’IVA.
Ma, nonostante tutto, gli enti gestori hanno continuato ad avere paura di omettere di applicare l’IVA, temendo di essere considerati evasori.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato tutto il contrario, sostenendo che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).
Qualche sentenza di Commissione Tributaria, peraltro, ha avallato la tesi favorevole al fisco.
Gli utenti, dal canto loro, invocando l’interpretazione della Corte Costituzionale e spinti da molte associazioni di categoria e di consumatori, hanno chiesto la dispensa dal pagamento e   pretendendo il rimborso dell’IVA già pagata.
Ora, però, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 15 marzo scorso, dovrebbe chiudere definitivamente la questione.
Bisogna vedere, comunque, come e quando verranno effettuati i rimborsi.
Certamente non potranno chiederlo i contribuenti soggetti passivi IVA (imprenditori, artisti e professionisti) che hanno acquistato il servizio nell’esercizio della propria attività e che, pertanto, hanno avuto la possibilità di detrarre l’IVA indicata in fattura e, quindi, di recuperare quanto pagato in più.
Per le utenze domestiche, invece, il rimborso non dovrebbe essere più negato, anche se, probabilmente, dovranno essere i gestori che hanno emesso la fattura con IVA a rimborsare, secondo le disposizioni previste dal codice civile in tema di “ripetizione dell’indebito”, la somma erroneamente addebitata, salva la possibilità di tali enti di chiedere a loro volta il rimborso all’Erario secondo le modalità ed i termini (di decadenza e prescrizione) previsti in tema di rimborsi.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 208 del 14 maggio 2001), infatti, è il cedente o il prestatore il soggetto legittimato a chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta erroneamente pagata in più. Conseguentemente, lo stesso cedente o prestatore è pure tenuto, in base ad un rapporto di diritto privato,  a rimborsare al  cessionario o committente quanto da lui stesso addebitato illegittimamente.

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