Unioni civili e coppie di fatto, diritti e doveri dei partner - QdS

Unioni civili e coppie di fatto, diritti e doveri dei partner

Antonio Leo

Unioni civili e coppie di fatto, diritti e doveri dei partner

venerdì 13 Maggio 2016

Previsti per le coppie omosessuali gran parte dei diritti garantiti con il matrimonio, strada dell’adozione non preclusa. La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il Ddl Cirinnà

ROMA – La sera di mercoledì 11 maggio la Fontana di Trevi si è colorata con i colori dell’arcobaleno, mentre il Partito democratico – con in testa la senatrice Monica Cirinnà – e migliaia di coppie omosessuali hanno festeggiato quella che per molti è una vittoria di civiltà: l’introduzione nel nostro Paese di una regolamentazione delle Unioni civili e delle coppie di fatto. Dal cognome comune alla pensione di reversibilità, fino alla successione, sono diversi i diritti che due persone dello stesso possono ora acquisire contraendo l’unione di fronte a un ufficiale di Stato civile.
Il testo definitivo è stato approvato dalla Camera dei Deputati, la quale non ha fatto altro che mettere il sigillo sul Disegno di legge già emendato e licenziato con favore dal Senato.
Sono stati 372 i sì, 51 i voti contrari e 99 gli astenuti (in totale erano presenti in aula 522 deputati). Aiutata senza dubbio dal ricorso alla fiducia – voluta da Matteo Renzi per blindare la riforma – la maggioranza ha votato compatta con Pd, Ap, Psi e con l’appoggio della Sinistra Italiana. Scontato il voto contrario di Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia; senza sorprese si è astenuto il Movimento cinque stelle. “Ci siamo astenuti per questioni di merito – ha spiegato Alessandro Di Battista, uno dei leader dei grillini – ci sono molte storture nella legge, per esempio non vi è l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e questo è discriminatorio perché implica che la coppia omosessuale è più incline al tradimento”.
Non si tratta di una polemica isolata. Se il clima generale è quello di festa, perché pur sempre di un passo avanti si tratta, da più parti si recrimina per lo stralcio della stepchild adoption, norma che avrebbe introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di adottare il figlio del coniuge. I mal di pancia sono culminati nelle dimissioni dal Partito democratico di Michela Marzano, deputata e docente alla Sorbana, per la quale aver eliminato dalla legge sulle unioni civili ogni riferimento a famiglia e stepchild adoption “rappresentano un vulnus difficile non solo da accettare, ma anche da giustificare pubblicamente”.
Gabriele Piazzoni, segretario nazionale dell’Arcigay, la più importante organizzazione italiana per i diritti delle coppie omosex, brinda a metà. Pur parlando di “passo storico”, chiarisce in un comunicato che “da qui dobbiamo subito ripartire per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza”.
E per chi guarda avanti, ci sono altri che guardano indietro. È già nato un comitato per la richiesta di referendum abrogativo della legge appena approvata, composto da Lega, Fi, Idea, parte di Area Popolare, Fratelli d’Italia e presieduto da Eugenia Roccella, già portavoce del primo Family day. Frattanto, Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha addirittura invitato i sindaci ad astenersi dal celebrare le unioni.
Unioni civili e coppie di fatto, due regimi distinti.
La legge introduce due istituti completamente diversi: da una parte le Unioni civili, con larga parte dei diritti e doveri previsti per il matrimonio, che possono essere contratte “solo” da persone dello stesso sesso; dall’altra, ci sono le convivenze di fatto, con minori tutele (manca la reversibilità della pensione, per dirne una).
Unioni civili, definizione.
Le Unioni civili, si legge nel testo definitivo, sono una “specifica formazione sociale”, costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante “dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civili ed alla presenza di due testimoni”.
Cause impeditive.
È nulla l’unione, qualora: sussista, per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’altra unione civile; una delle parti sia interdetta per infermità di mente; sussista tra le parti uno dei rapporti di parentela di cui all’art.87 c.c.; uno dei contraenti sia stato condannato in via definitiva per omicidio tentato o consumato contro il coniuge del partner.
Cognome.
Le parti possono scegliere un cognome comune, tra i loro cognomi. È inoltre possibile ricorrere al doppio cognome.
Diritti e doveri.
Le parti acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri. “Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”; entrambe, in base alle proprie sostanze e alla capacità, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. I contraenti, inoltre, concordano l’indirizzo della vita familiare  la residenza comune. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni. Per la modifica e gli altri effetti giuridici si applica il codice civile.
Rapporti di lavoro e reversibilità della pensione.
In caso di morte del prestatore di lavoro, l’altra parte dell’unione ha diritto a ricevere l’indennità per il recesso del contratto, nonché il trattamento di fine rapporto. Viene introdotta, inoltre, la reversibilità della pensione. Questo in quanto è stabilito che al fine di “assicurare l’effettività della tutela dei diritti”, le disposizioni “che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano a ognuna delle parti dell’unione”.
Altri diritti e scioglimento.
Per gli abusi familiari, l’interdizione, la successione naturale e legittima, la divisione e gli altri effetti giuridici si applicano le norme del Codice civile. Per lo scioglimento si applicano, “in quanto compatibili”, le norme della legge sul divorzio (898/1970), ma non sarà obbligatorio come nel matrimonio il periodo di separazione.
Adozioni, un varco nella legge.
Nel testo della legge, dopo aver precisato che all’unione si applicano le norme che si riferiscono al matrimonio, viene fatta salva espressamente la legge 184/1993 sul diritto del minore a una famiglia, che dunque non si applica per le coppie omosessuali. Subito dopo, però, il legislatore ha precisato che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Un piccolo varco già aperto dalla giurisprudenza più recente e che potrebbe incoraggiare i giudici, che hanno emesso negli ultimi mesi diverse sentenze favorevoli all’adozione del “figliastro”.
Convivenze di fatto.
La legge introduce una serie di diritti anche per le coppie di fatto, intese come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per accertare la convivenza, basta la dichiarazione anagrafica. I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, possono assistere il compagno in caso di malattia o ricovero, nonché possono accedere alle informazioni personali. Possono designare il compagno come rappresentante, tutore, curatore o amministratore di sostegno; subentrare nel contratto di locazione; disciplinare i rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza. Non hanno però diritto alla pensione di reversibilità.

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