Condizionatori d'aria, detrazioni fiscali ed agevolazioni - QdS

Condizionatori d’aria, detrazioni fiscali ed agevolazioni

Bartolomeo Buscema

Condizionatori d’aria, detrazioni fiscali ed agevolazioni

venerdì 08 Luglio 2016

Tra i vantaggi previsti bonus mobili, incentivi del conto termico 2.0 e aliquota Iva al 10%. Per gli interventi di efficienza energetica spese detraibili fino al 65%

ROMA – L’estate, anche quest’anno, si prevede abbastanza calda e molti corrono ai ripari facendo la fila per comprare i condizionatori d’aria, i quali, fino al 31 dicembre 2016, beneficiano di alcune agevolazioni fiscali, tra loro alternative.
Si tratta delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica; delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie; il bonus mobili; e infine gli incentivi del conto termico 2.0. Proviamo a riassumere i quattro diversi incentivi.
La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica – è un beneficio fiscale che riguarda  anche i climatizzatori che funzionano come pompa di calore, cioè riscaldano e raffreddano gli ambienti di edifici di qualsiasi categoria catastale dotati di un impianto di riscaldamento. A condizione, però, che siano ad alta efficienza, come definito da specifiche tabelle dell’Agenzia delle Entrate, e che siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente, in genere con caldaia. La detrazione dall’Irpef o dall’Ires, pari al 65% della spesa sostenuta, è spalmata su dieci anni con quote costanti di pari importo. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come quelli del nuovo conto termico 2.0. Ricordiamo che sono detraibili, oltre alle spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative con un limite di spesa detraibile di 30 mila euro (cioè il 65% di una spesa di 46.154 euro).
La detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie – Anche in questo caso il condizionatore deve essere a pompa di calore, non importa se non è ad alta efficienza. Deve, però, sostituire l’impianto di riscaldamento esistente.
La detrazione dall’Irpef è spalmata su dieci anni, con quote di pari importo, ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 96 mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192 mila euro). Tale detrazione non è cumulabile con gli altri incentivi, però, in questo caso, possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese che dovranno rigorosamente essere documentate.
Il bonus mobili – In questo è possibile portare in detrazione dall’Irpef su dieci anni, con quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 10 mila euro per appartamento (cioè il 50% di un’ipotetica spesa di 20 mila euro).
La detrazione, non cumulabile con gli altri incentivi, vale solo per le persone fisiche e per gli edifici residenziali. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini. A differenza delle altre due tipologie di detrazione non è necessario che l’immobile abbia già un impianto di riscaldamento. è, però, necessario che i condizionatori d’aria abbiano l’etichetta energetica A+ o superiore, e che la data d’inizio lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i condizionatori.
Il conto termico 2.0 – In questo caso i climatizzatori a pompa di calore devono avere determinate prestazioni contenuti negli allegati al D.M.16 febbraio 2016, che istituisce il conto termico, e devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente.
L’incentivo è erogato in due rate annue per i climatizzatori fino a 35 kW di potenza, e in 5 rate per quelle più grandi fino a 2.000 kW. La rata è unica se l’ammontare da corrispondere  al beneficiario non è superiore a 5.000 €. Una novità importante è l’istituzione di un catalogo di apparecchi idonei, cioè quelli per i quali sia stata verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici previsti negli allegati del citato decreto. Chi compra i prodotti elencati nel catalogo,  usufruisce di una procedura semplificata di accesso agli incentivi.
Alle quattro detrazioni vere e proprie sopra elencate, si aggiungono altri  vantaggi economici: l’aliquota Iva agevolata del 10% per i beni significativi e, se la pompa di calore diventa l’unico impianto di climatizzazione, la possibilità di chiedere la più vantaggiosa tariffa elettrica D1 che rimarrà sicuramente in vigore fino al termine del 2016.
I beni significativi sono quelli individuati nell’elenco contenuto del decreto del 29 dicembre 1999, con le limitazioni contenute nella circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E e nella risoluzione 6 marzo 2015 n.15 dell’Agenzia delle entrate. In altri termini, l’aliquota ridotta al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi.
Facciamo un esempio. Se il costo totale dell’intervento è di 10.000 euro, di cui 4.000 per prestazione lavorativa e 6.000 per il costo dei condizionatori e dei materiali, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000-6.000 = 4.000 €).
Infine, per quanto concerne la tariffa elettrica D1,ricordiamo che non è progressiva con il consumo dei chilowattora e che quindi rende più leggere le  bollette nei casi di alti consumi elettrici  come quelli relativi a una pompa di calore azionata da motore elettrico che sostituisce la tradizionale caldaia a gas.
Precisiamo,infine, che la tariffa D1 è riservata ai titolari di utenze domestiche relative alla prima casa, la quale  deve essere dotata di un contatore elettronico tele gestito.

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