Prevenzione sismica, l'Italia ne ha i mezzi ma non la volontà - QdS

Prevenzione sismica, l’Italia ne ha i mezzi ma non la volontà

Bartolomeo Buscema

Prevenzione sismica, l’Italia ne ha i mezzi ma non la volontà

martedì 30 Agosto 2016

In materia si registrano leggi e norme: dalla prima del 1906 all’ultima del 2009, di riferimento europeo. L’ingegneria del Paese all’avanguardia delle tecniche, ma sul campo si vede poco

CATANIA – Tutti sappiamo che la nostra Penisola è caratterizzata da una sismicità diffusa con valori elevati, specialmente in alcune zone come quelle appenniniche che sono state colpite dal recente terremoto.
Qui non vogliamo entrare nel merito di quello che succede, tipicamente italiano, puntualmente al verificarsi di un terremoto: buoni propositi, conditi con qualche sciacallaggio mediatico. Vogliamo solo dare qualche indicazione tecnica sui terremoti e alcuni riferimenti normativi: una sorta di piccola bussola per i lettori.
La sismicità di un’area indica la frequenza e l’energia in gioco con cui si manifestano i terremoti, ed è una caratteristica fisica del territorio. Terremoti che, contrariamente a qualche solone che spunta puntualmente sempre in certe occasioni, non sono prevedibili: si possono conoscere i luoghi in cui si manifesteranno, ma non quando. E la recente tragedia ce ne dà una palese dimostrazione.
E’ bene anche chiarire che le conseguenze disastrose di un terremoto non dipendono solo dall’energia che questo sviluppa, ma sono legate anche alle caratteristiche di resistenza delle costruzioni. La predisposizione di una costruzione a essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia costruttiva, per progettazione inadeguata, per scadente qualità dei materiali, ecc.) tanto maggiori saranno le conseguenze. Ecco, quindi, la necessità della prevenzione anti sismica che, sostanzialmente, poggia su norme tecniche da adottare nelle nuove costruzioni in funzione del grado di sismicità del luogo rilevabile da opportune mappe sismiche.   
Tralasciando per brevità il Decreto Reale n.511 del 1906, che già contiene alcune direttive antisismiche per le costruzioni, bisogna risalire alla legge n.64 del 2 febbraio 1974 per avere una prima sistematizzazione della materia. Ma è solo con la pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003 che l’intero territorio nazionale è stato classificato in funzione della diversa pericolosità. Un’ordinanza cardine che ha gettato le basi per la pubblicazione delle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Segue poi il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30) nel quale il ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Interno e con il capo dipartimento della Protezione civile, approva le nuove norme tecniche per le costruzioni: quattrocentoventotto pagine nelle quali sono contemplati tutti gli aspetti tecnici relativi alle costruzioni: dalle case, alle strade, ai ponti stradali. L’applicazione di tali norme è diventata obbligatoria dal primo luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009. Tali norme fanno riferimento in buona parte alla Norma europea del marzo 2015 (Eurocodice 8) sulla "Progettazione delle strutture per la resistenza sismica".
Precisiamo che quanto detto concerne le nuove costruzioni. Per quelle vecchie è necessario operare alcuni interventi di consolidamento secondo criteri antisismici. Interventi che hanno un costo e che da qualche anno sono fiscalmente incentivati. Più precisamente, oggi c’è una detrazione del 65% (in vigore fino al 31 dicembre 2016) per chi intende eseguire adeguamenti antisismici volontari.
Ricordiamo che la detrazione è concessa solo per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". L’ordinanza è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Come si legge nel Testo unico imposte sul reddito (Tuir) dell’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili gli interventi "relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari."
Le leggi e le norme tecniche ci sono già. Come pure le tecniche d’intervento sui vecchi edifici esistenti per renderli più sicuri contro i terremoti. Un campo in cui gli ingegneri italiani sono all’avanguardia a livello mondiale. Eppure, poi, solo in rarissimi casi queste misure sono applicate nel nostro Paese.
Manca, purtroppo, una politica organica e di lungo respiro che metta a disposizione i fondi necessari per attuare su larga scala la prevenzione antisismica.
A cominciare dall’obbligatorietà del "Fascicolo del Fabbricato" (riemerso più volte in concomitanza di svariati eventi drammatici che nel corso degli ultimi quindici anni e mai realizzato), che è il primo passo per affrontare sistematicamente il tema della sicurezza dell’abitare; per finire all’obbligatorietà a termine e non in continua proroga, delle verifiche sismiche per gli edifici strategici, tra cui le  scuole e gli ospedali.

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