Cooperative e consorzi agricoli: firmato l'accordo per il 2016-2019 - QdS

Cooperative e consorzi agricoli: firmato l’accordo per il 2016-2019

redazione

Cooperative e consorzi agricoli: firmato l’accordo per il 2016-2019

giovedì 01 Settembre 2016

Rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro (scaduto a dicembre 2015) per i dipendenti del settore. Avrà durata quadriennale salvo le norme per le quali è prevista apposita durata

ROMA – Firmato, il 3/8/2016, tra l’Agci – Agrital, la Fedagri – Confcooperative, la Legacoop – Agroalimentare e la Flai – Cgil, la Fai – Cisl, la Uila-Uil, l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31/12/2015.
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dall’1/1/2016 e scade il 31/12/2019, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Queste, le modifiche più rilevanti previste dall’accordo:

Contrattazione decentrata di 2° livello

Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una contrattazione di 2° livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sottoscritto l’accordo per l’istituzione del contratto di 2° livello, le imprese che applicano il presente CCNL erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo.
Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia presente contrattazione aziendale o di settore merceologico.
In via transitoria, per la vigenza del presente contratto 2016-2019, lo spazio temporale dedicato alla contrattazione di secondo livello di cui ai precedenti commi è quantificato in 24 mesi.
Al fine di diffondere la contrattazione di 2° livello, con particolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla produttività, le parti condividono le linee guida.
Fermo restando quanto previsto sopra, le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi in vigore non potrà comunque aver luogo prima del 31/8/2017, fatte salve le contrattazioni già in essere alla firma del presente accordo.
Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1/1/2016 e il 31/12/2016, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.

Previdenza complementare e fondi integrativi

Le parti convengono che a partire dall’1/1/2017 al lavoratore componente della Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente un giorno di permesso per la partecipazione alle convocazioni di tale organo.

Orario di lavoro e flessibilità

Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell’orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore (non più 80) per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Nell’ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 90 ore di flessibilità e regolamentare le modalità dell’eventuale recupero in luogo della maggiorazione.

Lavoro a tempo parziale

I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 30% (non più 12%) dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2.

Contratto di somministrazione e lavoro

La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.

Maternità obbligatoria

A decorrere dall’1/1/2017, in caso di congedo obbligatorio per maternità iniziate da tale data l’impresa integrerà, per le lavoratrici a tempo indeterminato, la prestazione erogata dall’INPS sensi degli art. 16 e 22 del D.Lgs. 151/2001, per un massimo di 5 mesi, in modo da raggiungere il 100% dell’ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice stessa. Ferma restando la decorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l’integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del cedolino INPS attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di maternità.
L’integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell’eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem.

Periodo di prova

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto a un periodo di prova di 8 giorni lavorativi, relativamente al solo primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni.

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