Inedificabilità non aggirabile collocando sul terreno case mobili - QdS

Inedificabilità non aggirabile collocando sul terreno case mobili

Pierangelo Bonanno

Inedificabilità non aggirabile collocando sul terreno case mobili

giovedì 06 Ottobre 2016

Una sentenza tratta della delicata questione se sia possibile eludere le norme relative a vincoli di inedificabilità mediante la realizzazione di una casa mobile su rimorchio immatricolato alla motorizzazione e utilizzata a fini abitativi.

PALERMO – I vincoli di inedificabilità di un terreno non sono aggirabili collocando sullo stesso una casa mobile.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione seconda, nella sentenza n.  2131/2016, Presidente Di Paola, estensore La Greca. La sentenza tratta della delicata questione se sia possibile eludere le norme relative a vincoli di inedificabilità mediante la realizzazione di una casa mobile su rimorchio immatricolato alla motorizzazione ed utilizzata a fini abitatitvi.
 
Il Tar Palermo ha rigettato il ricorso dei ricorrenti che erano stati colpiti da un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Agrigento. All’interno della sentenza si evidenzia che nel caso specifico si è effettivamente “in presenza di due case modulari, la cui configurazione, ampiamente descritta nei provvedimenti impugnati, non poteva che deporre per la necessità del rilascio della concessione edilizia. Si è infatti realizzata, in tal modo, la modificazione durevole dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, è prodotta pure da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora siano per loro natura destinate ad uso naturalmente prolungato nel tempo che, quindi, non può realmente definirsi precario, cioè temporaneo o occasionale”.
Nella decisione si ribadisce che le strutture prefabbricate, a prescindere dal sistema di ancoraggio al suolo e dalla temporaneità della destinazione, vadano considerate vere e proprie costruzioni, cioè “l’opera, infatti, deve essere valutata alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione funzionale, con la conseguenza della sua riconducibilità alla nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, qualora, anche se non necessariamente infissa nel suolo e pur semplicemente aderente a questo, alteri lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale”. Secondo il Tar non basta al fine di configurare il requisito della precarietà, la dichiarazione del proprietario dell’utilizzo per una sola parte dell’anno, non venendo meno la destinazione, continuata nel tempo, caratterizzato come fine quello abitativo.
Inoltre, non risulta, secondo il Tribunale, significativa l’avvenuta immatricolazione – con targa e carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione civile – della struttura su rimorchio, poiché tale circostanza non muta le caratteristiche abitative. I giudici del Tribunale amministrativo di Palermo hanno, inoltre, sottolineato che non ha alcuna base giuridica la distinzione presentata dalla difesa tra case mobili e case mobili con ruote, la quale ha sostenuto nel caso specifico che non si tratti di case mobili, equiparabili nel nostro ordinamento a nuove costruzioni, bensì di case mobili con ruote, categoria giuridica sconosciuta nel nostro sistema normativo.
Appare opportuno ricordare che in tema di case mobili il Decreto Casa, D.L. 47/2014, tuttavia, ne consente l’ancoraggio al suolo, se l’installazione avviene all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, in via meramente transitoria.
L’ancoraggio può essere, però, soltanto temporaneo e non stagionale, in quanto, con la ciclicità dell’installazione, verrebbe meno il requisito della precarietà della stessa.
È possibile anche l’allaccio alle reti (idrica, elettrica, etc.), se non effettuato permanentemente. È inoltre fondamentale il requisito della destinazione turistica del terreno o della struttura entro cui è effettuata l’installazione: se dovesse venir meno tale requisito, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata della casa mobile, del camper o della roulotte eventualmente ancorati al suolo.

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