Studenti disabili e ore di sostegno - QdS

Studenti disabili e ore di sostegno

Pierangelo Bonanno

Studenti disabili e ore di sostegno

mercoledì 12 Ottobre 2016

Confermato parere del Tar: impossibile ridurre le lezioni a chi ne ha bisogno per ragioni economiche. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia

PALERMO – Non è possibile ridurre le ore di sostegno agli studenti disabili per ragioni economiche. Il principio è stato ribadito recentemente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia. È illegittimo il provvedimento con il quale la Direzione didattica disponga nei confronti di una minore che era stata dichiarata disabile grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992, la diminuzione delle ore di insegnamento di sostegno, in assenza di una preliminare modificazione del piano educativo, che desse atto di oggettive ragioni inerenti ad un mutamento delle condizioni tali da giustificare la decisione.
Appare opportuno ricordare che nel caso appena descritto in primo grado il Tar Palermo aveva accolto il ricorso nel quale si evidenziava che la giovane studentessa già nel 2007 era stata dichiarata disabile grave e che la patologia diagnosticata era quindi stata successivamente confermata dal Servizio di Neuro psichiatria infantile, il quale dava atto della necessità per la minore, in considerazione della gravità della patologia, di fruire di un insegnante specializzato, assistente igienico personale, in ambito scolastico e di un’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale. A seguito di tali atti, per l’anno scolastico 2008/2009 era stato redatto un “Piano Educativo Individualizzato” per l’alunna interessata, che, recependo le prescrizioni del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile, evidenziava la necessità, relativamente all’insegnamento di sostegno, di fruire dell’intero ‘monte ore’; nonché la necessità del supporto di personale qualificato nel campo della comunicazione, tuttavia, nonostante la Direzione didattica avesse inoltrato al Comune la richiesta di assegnazione di un assistente all’autonomia, il Comune, in provincia di Palermo, non aveva mai provveduto a soddisfare la richiesta.
In merito alle ore di sostegno, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, il Dirigente Scolastico aveva assegnato 22 ore settimanali, ridotte tuttavia nel febbraio 2009 a 18 ore, per il sopraggiungere di altri due alunni cui doveva essere garantito l’insegnamento di sostegno.
Nella sentenza, inoltre, il Consiglio di giustizia amministrativa ribadisce il proprio recente orientamento circa la giurisdizione esclusiva dei Tribunali Amministrativi sulle controversie relative alle ore di sostegno, in disaccordo con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite, nella sentenza n.25011/14, che aveva, invece, attribuito tale giurisdizione ai Tribunali Civili.
Il P.E.I., richiamto in più occasioni all’interno della sentenza, costituisce sia “un progetto operativo interdisciplinare” tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari, sia un “progetto educativo e didattico personalizzato”, riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata con gli aspetti riabilitativi e sociali. Inoltre, il Consiglio di Giustizia Amministrativa richiama, inoltre, la sentenza n. 215/1987 della Corte costituzionale nella quale si evidenzia che “in tema di diritto alla frequenza scolastica dei disabili, che i fattori di recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico e in quello del lavoro…”.

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