La riforma degli appalti in cinque punti - QdS

La riforma degli appalti in cinque punti

Rosario Battiato

La riforma degli appalti in cinque punti

sabato 04 Febbraio 2017

Pubblicata sulla Gurs di ieri la Legge regionale 1/2017: le commissioni si attivano già dalla soglia di un milione di euro. Penalità economiche per chi ritarda, premi per chi va spedito. Supplenti per tagliare i tempi

PALERMO – È arrivata sulla Gurs di ieri la legge 26 gennaio 2017, n.1 che presenta le “modifiche alla legge regionale 2011, n.12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8, in materia di Urega.

1. LA SOGLIA MINIMA

Le modifiche principali riguardano gli articoli 8 e 9 della legge regionale del 2011 relativa alla “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. All’articolo 8 di quest’ultima si legge: “Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro”.
Adesso l’importo sarà inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 aprile 2016 n.50, cioè un milione di euro. In tal senso viene integralmente sostituito il comma 1 dell’articolo 8 che riguardava gli importi di lavori inferiori a 1,250 milioni di euro. La nuova norma prevede che nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro le “stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le le norme del decreto legislativo n.50/2016”.
 
2. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice composta da tre soggetti, per i quali si prevedono anche tre supplenti.
Il presidente sarà pescato da un apposito albo istituito presso l’assessorato con iscrizione d’ufficio di dirigenti regionali e in servizio presso gli Urega, e di altri soggetti, il secondo componente è sorteggiato tra i tecnici esterni all’amministrazione regionale esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto e il terzo è nominato dalla stazione appaltante.
In situazioni eccezionali, per casi particolarmente complessi, possono essere aggiunti due membri.

3. PREMI E PENALITA’

I premi previsti per i componenti tecnici esterni (3mila euro per cinque o meno concorrenti e operazioni concluse entro 15 giorni dalla data di insediamento della commissione; 6mila per numero superiore a cinque e inferiore a 10 e operazioni concluse entro 30 giorni lavorativi; 10mila euro per concorrenti superiori a 10 e operazioni concluse entro 45 giorni lavorativi) si riducono in caso di ritardi per indisponibilità del componente tecnico esterno, con tagli del 30% per ritardi inferiori o uguali al doppio del termine assegnato o del 50% se il ritardo supera il doppio. In quest’ultima ipotesi viene sospeso per 12 mesi dall’albo. Riduzioni previste anche per i presidenti. 

4. TEMPI PRECISI

Il comma 19 specifica che “il procedimento istruttorio propedeutico all’espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti, ovvero dalla sezione centrale, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni, ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara, sono inoltrate alla sezione territoriale competente, ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari”.

5. TRE COMPONENTI
L’articolo 9 “Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori” viene integralmente riscritto. Numerose le novità a partire dalla soglia per avviare l’espletamento delle gare d’appalto e di concessione per lavori (1 milione e non più 1,2 milioni come previsto dalla vecchia normativa) che riguarderà la sezione centrale (che si occupa di gare di due o più città metropolitane e/o Consorzi) e quelle territoriali (opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale).
In ogni sezione territoriale ci sarà una commissione di gara composta da tre componenti (dirigente dell’Amministrazione regionale o statale, dirigente tecnico dell’assessorato delle Infrastrutture, un dirigente o funzionario dell’ente appaltante o un suo supplente in caso di impedimento del titolare) che opererà per le gare d’appalto che riguardano il criterio del minor prezzo. Il presidente della sezione territoriale, in caso di indifferibile urgenza di espletamento di una gara, costituisce una seconda commissione. La commissione di gara della sezione centrale (comma 11) è costituita dai presidenti delle “sezioni territoriali interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara”.

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