Obbligo di comunicare le fatture per la pubblica amministrazione - QdS

Obbligo di comunicare le fatture per la pubblica amministrazione

Serena Giovanna Grasso

Obbligo di comunicare le fatture per la pubblica amministrazione

mercoledì 15 Febbraio 2017

La circolare 1/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali adempimenti gravano sugli Enti pubblici. Vanno inviati al Fisco i documenti emessi verso soggetti diversi dalle amministrazioni

PALERMO – Anche gli enti pubblici sono obbligati a comunicare al fisco le fatture emesse. La specifica giunge dalla circolare 1/2017, pubblicata lo scorso 7 febbraio dall’Agenzia delle Entrate. In ottemperanza all’articolo 4 della Legge 225 del primo dicembre 2016, l’obbligo della comunicazione deve essere espletato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, per il trimestre gennaio – marzo, la comunicazione deve giungere entro il 31 maggio).
Dunque, per le pubbliche amministrazioni resta obbligatorio l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Occorre specificare che l’obbligo si riferisce in maniera circoscritta alle fatture che non sono state trasmesse mediante un Sistema di intescambio (ovvero, il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture, effettuare i controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie).
Al contrario, le pubbliche amministrazioni vengono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. Naturalmente, tale esonero è da leggersi in modo complementare rispetto all’obbligo di comunicazione imposto ai soggetti passivi di imposta: ciò equivale a dire che l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i dati sulle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni, perché trasmesse grazie al Sistema di interscambio (Sdi).
Tornando alle fatture emesse, le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a comunicare l’imposta o in assenza di questa la “natura”. Sarà necessario indicare la natura nei casi in cui le fatture sono relative alle operazioni non soggette ad Iva per mancanza di uno o più requisiti di imposta (ad esempio le prestazioni di servizi extra europei), non imponibili (come le esportazioni all’interno dell’Unione europea) o relativi ad operazioni esenti (come le prestazioni sanitarie).
Inoltre, ogni fattura deve riportare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilisce altresì che vengono esclusi dall’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture quei soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i quali sono tenuti alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza annuale. Naturalmente, i produttori agricoli operanti in altre zone rispetto a quelle montane devono regolarmente assolvere l’obbligo di comunicazione.
Ad esser esonerati sono anche i soggetti in regime forfettario (ovvero, tutti quei soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione Iva) ed i soggetti che beneficiano del regime fiscale di vantaggio riservato all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità (ovvero, quei contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del “regime dei minimi” e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva).
 
Da ciò consegue come tutti gli altri soggetti debbano rispondere all’obbligo di comunicazione trimestrale.

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