Multe non valide se l'autovelox è posizionato "fuori posto" - QdS

Multe non valide se l’autovelox è posizionato “fuori posto”

Stefania Zaccaria

Multe non valide se l’autovelox è posizionato “fuori posto”

mercoledì 08 Marzo 2017

A stabilirlo è la sentenza 119 del 10/02. L’argomento era stato affrontato già nel 2014 dal tribunale di Isernia. Il dispositivo deve essere collocato nello stesso punto e sullo stesso lato autorizzato

PALERMO – Non ci può essere nessuna multa se l’autovelox è posizionato male ed è ‘fuori posto’. Lo ha stabilito il tribunale di Isernia, accogliendo il ricorso di un’automobilista multato per eccesso di velocità. Secondo la sentenza, infatti, i rilevatori fissi di velocità vanno collocati nel punto esatto in cui la loro installazione è autorizzata dall’ente proprietario della strada e, quindi, devono essere sul corrispondente lato della strada previsto dall’autorizzazione stessa.
Nel caso specifico sui cui si è espresso il tribunale di Isernia, l’autovelox era stato infatti collocato sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro come da autorizzazione prefettizia. Un particolare non da poco, secondo i giudici, i quali hanno rilevato come, anche per una questione di ‘buon senso’, se l’autovelox è installato dal lato opposto della carreggiata rispetto a quanto comunicato un’eventuale multa è di fatto illegittima. Come dice il tribunale, infatti, “assolutamente notorio oltre che per ragioni di logica e di comune buon senso – ha stabilito il tribunale – l’autovelox in questione è illegittimamente posto sul lato destro della carreggiata, il che determina l’illegittimità derivata dell’impugnato verbale di contestazione essendovi, come correttamente rilevato dal gdp, un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzatorio dell’Anas illegittimamente eseguito e il verbale di accertamento de quo”.
 
Non occorre quindi che gli autovelox si trovino soltanto al km indicato ma deve corrispondere il lato della strada indicato dai provvedimenti prefettizi e la sentenza 119 del 10 febbraio 2017 – argomento già fra l’altro affrontato dalla sentenza numero 185 del 2014 del giudice di pace coordinatore di Isernia – lo dimostra. Per il giudice, infatti, si deve seguire alla lettera l’autorizzazione ricevuta per l’installazione dell’autovelox, tranne nel caso in cui l’Anas attestasse errori materiali. Nel caso dell’automobilista in questione, infatti, l’atto del gestore, l’ente nazionale per le strade, aveva specificato ‘lato sinistro – direzione di marcia Venafro’ ma nella controversia il consulente tecnico d’ufficio aveva negato importanza alla direzione indicata, scrivendo che nella prassi vale il senso che parte dal chilometro zero della strada, nella fattispecie quello contrario; il lato sinistro sarebbe quindi quello su cui la postazione si trova effettivamente. In secondo grado, il ragionamento è stato ritenuto immune da vizi nonostante l’Anas avesse prodotto una nota che giustificava il Comune. Per il Tribunale, “l’atto autorizzatorio, una volta concesso, si stacca dal suo autore”. La difformità del provvedimento è dunque valsa una mancata multa per l’automobilista. Diverse volte, comunque, le installazioni sono difformi per problemi pratici, per la mancanza di allacci elettrici, o per motivi di sicurezza. In questi casi, gli automobilisti possono così rivalersi.

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