Sorgente-Rizziconi, spazzati i dubbi - QdS

Sorgente-Rizziconi, spazzati i dubbi

Rosario Battiato

Sorgente-Rizziconi, spazzati i dubbi

lunedì 22 Maggio 2017

La decisione del Consiglio di Stato: infondati i tre motivi dei ricorrenti e legittima l'autorizzazione unica rilasciata nel 2010. Confermato quanto sancito dal Tar del Lazio nel 2012. L’elettrodotto è in funzione da un anno

PALERMO – Motivi di ricorso infondati e autorizzazione unica legittima. Si riassume in questo modo la decisione del Consiglio di Stato che riguarda l’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, il ponte energetico tra Sicilia e Calabria entrato in funzione nel maggio del 2016. Il provvedimento, stabilito il 23 febbraio e pubblicato solo nei giorni scorsi, conferma, quindi, quanto già sancito dal Tar del Lazio nell’ottobre del 2012.

L’origine del caso risale al 2010
, quando il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Ambiente, aveva rilasciato a Terna l’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi a 380 kv. Gli abitanti del territorio, su cui insiste l’opera in questione, avevano impugnato l’autorizzazione innanzi al Tribunale regionale amministrativo del Lazio che poi avrebbe rigettato il ricorso il 30 ottobre del 2012. I ricorrenti di primo grado avevano quindi proposto appello.

Per il Consiglio di Stato l’appello non è fondato
e vengono analizzate le tre ragioni riportate dagli appellanti. In primo luogo “deducono l’erroneità della sentenza (quella del Tar, ndr) nella parte in cui non avrebbe accertato come il progetto, inizialmente unitario, sarebbe stato artificiosamente frazionato in due tratte (la prima “Villafranca Tirrena-Scilla”; la seconda “Sorgente-Villafranca Tirrena” e “Scilla-Rizziconi”) con elusione delle norme di disciplina della Via (valutazione di impatto ambientale, ndr) che richiederebbero un giudizio complessivo e unitario sull’opera”. Per il Cds il primo tratto di elettrodotto autorizzato, per lunghezza minima e poiché non si tratta di un elettrodotto aereo, non rientra nell’ambito applicativo dell’Allegato II (parte seconda del decreto d.lgs. n.152 del 2006) in quanto sono circoscritti alla competenza statale i procedimenti Via relativi a “elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri”. Per il Cds “risulta non supportata da idonea prova – si legge nel documento – l’affermazione degli appellanti secondo cui la Via cui è stato sottoposto il secondo tratto di elettrodotto sarebbe illegittima in quanto la società avrebbe frazionato abusivamente la domanda per sottrarsi all’applicazione di regole più rigorose che impongono un giudizio di impatto complessivo”.
Il secondo motivo riguarda la violazione dell’articolo 5 del dpr 8 settembre, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) perché “incidendo l’elettrodotto su numerosi siti di interesse comunitario, la valutazione di incidenza avrebbe richiesto necessariamente il previo rilascio del parere della Commissione europea”. In questo particolare caso, il dipartimento regionale dell’Ambiente ha ritenuto non necessario il parere della Commissione Ue in seguito alla perizia tecnica depositata da Terna che illustrava “specifiche attività di monitoraggio e conseguenti azioni ambientali al fine di minimizzare l’incidenza dell’opera sulla avifauna”.
Nell’ultimo motivo si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati per il mancato coinvolgimento dei privati e degli enti locali. Anche in questo caso il motivo non è fondato in quanto “il primo giudice ha correttamente messo in rilievo come siano state adeguatamente coinvolte nel procedimento le parti interessate”.

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