Aliquota Ires, la Consulta boccia la Regione Sicilia - QdS

Aliquota Ires, la Consulta boccia la Regione Sicilia

Raffaella Pessina

Aliquota Ires, la Consulta boccia la Regione Sicilia

giovedì 15 Giugno 2017

La Corte ha rigettato il ricorso contro la riduzione dal 27,5% al 24%. Intanto continua lo scontro tra Crocetta e l’assessore Pistorio

PALERMO – A pochi mesi dalla fine della legislatura ha presentato le sue dimissioni Girolamo Fazio, deputato eletto nelle liste del Pdl e poi transitato al gruppo Misto. Le sue dimissioni sono state lette ieri in Aula, ma per effetto della legge Severino era stato peraltro sospeso dalla carica di deputato regionale. Al suo posto si insedia Stefano Pellegrino. Il primo dei non eletti del Pdl a Trapani per il momento aderirà al Gruppo misto.
La conferenza dei capigruppo ieri ha stabilito il percorso del collegato alla Finanziaria, legge omnibus per la quale una parte delle forze politiche ha chiesto una serie di stralci, richiesta bocciata da Pd, centristi e Movimento cinquestelle. Il collegato sarà affrontato dall’aula di Sala d’Ercole a partire da mercoledì della prossima settimana. Come al solito, Aula semivuota.

A margine la polemica tra il presidente Crocetta e l’assessore Pistorio
. “Pistorio si deve dimettere, non per ragioni giudiziarie che certamente io non ho sollevato, ma poiché è venuto meno il rapporto di fiducia politica del presidente nei suoi confronti”. Lo ha scritto il presidente della Regione aggiungendo che “l’ultima intercettazione, registrata il 13 marzo scorso, mostra con chiarezza che Pistorio vuole tenere segreti i rapporti politici con Cuffaro, oltre che – continua il presidente – con altri soggetti politici estranei alla coalizione. In politica questo si chiama tradimento. Pistorio è liberissimo di perseguire, con estrema ingratitudine,  tutti i disegni politici che vuole, ma lo può fare da libero cittadino, non certamente mentre è assessore del mio governo. Presenti le dimissioni, – conclude Crocetta – per evitare che al suo dimissionamento si proceda d’ufficio”. L’assessore alle Infrastrutture ha inoltre disertato la giunta regionale, riunita a Palazzo d’Orleans dalli stesso Crocetta ieri pomeriggio.
Intanto la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 140/2017, depositata ieri in cancelleria, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 promosse dalla Regione siciliana. Lo Stato può “legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell’ambito della sua sfera di competenza esclusiva”. Sulla base di questo principio più volte ribadito, nel ricorso si affermava che la legge imporrebbe alla Regione siciliana “ulteriori sacrifici” che andrebbero a sommarsi alle precedenti riduzioni di risorse subite dalla Regione stessa negli ultimi anni. La somma di tali riduzioni avrebbe superato la soglia di legittimità stabilita dalla Consulta in quanto le suddette manovre avrebbero reso impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali. In particolare, gli articoli 1 e 2 della legge 208 del 2015 dispongono la riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sul reddito delle società (Ires) dal 27,5% al 24% a decorrere dal 2017 producendo così un minor gettito. E poiché la norma impugnata si applica anche all’Ires riscossa in Sicilia, la riduzione dell’aliquota violerebbe l’assetto finanziario stabilito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto in base ai quali spettano alle Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte quelle erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette. Il tutto in assenza di una intesa con lo Stato. I giudici della Corte Costituzionale hanno sostenuto che “lo Statuto di autonomia non assicura alla Regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell’autonomia finanziaria regionale”. Tuttavia, si legge nella sentenza, “ciò non deve comportare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale”.
E se lo Stato “esercita legittimamente una propria prerogativa esclusiva che, come tale, sfugge anche alle procedure di leale collaborazione, la dimostrazione della lesività delle rimodulazioni delle entrate tributarie rimane a carico della Regione ricorrente. Quest’ultima deve fornirne prova in concreto, attraverso l’analisi globale delle componenti del proprio bilancio”. Nel caso di esame, la Regione siciliana “non ha dimostrato che la riduzione delle risorse fiscali introdotta dalla novella statale e la loro interrelazione con misure di contenimento della spesa abbiano gravemente pregiudicato lo svolgimento delle proprie funzioni”.

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