Dal primo luglio esteso il campo di applicazione dello split payment - QdS

Dal primo luglio esteso il campo di applicazione dello split payment

Salvatore Forastieri

Dal primo luglio esteso il campo di applicazione dello split payment

martedì 04 Luglio 2017

Entrate in vigore alcune disposizioni contenute nel Dl n. 50/17, convertito nella Legge n. 96/2017. Sistema di pagamento dell’Iva a carico degli enti pubblici, ora rivolto a più soggetti

PALERMO – Sono entrate in vigore il 1° luglio scorso alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 50/2017 convertito nella legge 21/6/2017 n.96,  riguardanti l’estensione del sistema di pagamento dell’IVA denominato “split payment” (scissione dei pagamenti) ad una platea di soggetti maggiore rispetto a quella originariamente prevista quando è stato introdotto, dal 1° gennaio 2015, l’articolo 17 ter del D.P.R.633/72 .
Dalla stessa data, inoltre, anche i professionisti (che prima erano stati espressamente esclusi) sono tenuti ad applicare le nuove regole quando pongono in essere operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Lo split payment, è opportuno ricordarlo, è un sistema che potremmo definire “anti evasione”, visto che, sostanzialmente, il suo scopo è quello di evitare che il soggetto d’imposta che pone in essere l’operazione (cessione o prestazione di servizio) abbia la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa, riscuotere l’IVA dal cliente, e poi magari non versarla all’erario disapplicando le normali regole previste dalla legge. Con la scissione dei pagamenti, invece, il fornitore del bene o del servizio, emette fattura secondo le regole ordinarie, indica l’IVA, ma annota sul documento “scissione dei pagamenti” e non riscuote l’imposta. Quest’ultima, infatti, sarà versata direttamente dall’Ente pubblico cessionario o committente senza che il soggetto cedente o fornitore ne venga in possesso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 27 giugno 2017, pubblicato on line, con il quale vengono fissate le modalità di attuazione delle nuove disposizioni e, contemporaneamente, ha reso disponibili gli elenchi delle pubbliche Amministrazioni e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.
Pare che tra il 2015 e il 2016 lo Split Payment abbia permesso di recuperare 3,5 miliardi. Si tratta, quindi, di un buon sistema per limitare l’evasione, anche se gli effetti collaterali sono abbastanza numerosi e pesanti.
L’effetto negativo maggiore è quello di non permettere al soggetto d’imposta di potere compensare l’IVA a debito (quella che avrebbe dovuto riscuotere dal cliente pubblico) con l’IVA sugli acquisti, con la conseguenza di un costante incremento del credito che, nell’impossibilità della normale compensazione (IVA da IVA), dà luogo a situazioni creditorie risolvibili solo con la richiesta di rimborso.
In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (c. 630), comunque, è previsto il rimborso prioritario per i soggetti che sono tenuti all’applicazione del sistema dello split paymant. 
Un altro problema è quello della esatta individuazione dei “clienti pubblici” ai quali fatturare con lo split payment.
Non sempre è agevole stabilire se l’operazione sia da fatturare chiedendo l’IVA oppure annotando “scissione dei pagamenti”.
Ancora oggi, dopo l’estensione della platea dei soggetti interessati, infatti, non sono pochi i contribuenti che si pongono il gravoso dilemma. Sono, infatti, quasi 30.00 gli enti pubblici coinvolti.
Per la verità il decreto del MEF in data 27 giugno scorso introduce gli articoli 5 bis e 5 ter destinati proprio alla individuazione delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate destinatarie delle nuove disposizioni. Ma ci si mette pochissimo per capire che l’individuazione di questi “particolari clienti” non è cosa semplice.
I contribuenti, comunque, possono richiedere agli enti o società committenti una dichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni soggettive per l’applicazione dello split payment.

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