Alluvioni, senza manutenzione il Comune paga la metà dei danni - QdS

Alluvioni, senza manutenzione il Comune paga la metà dei danni

redazione

Alluvioni, senza manutenzione il Comune paga la metà dei danni

sabato 26 Agosto 2017

Secondo la sentenza n.18856/2017 della Corte di Cassazione, in caso di bombe d’acqua la mancata cura delle strade fa scattare la responsabilità dell’Ente pubblico.

CATANIA – Un temporale di forte intensità con durata e modalità da superare i normali standard meteo (una cosiddetta bomba d’acqua piovuta dal cielo con effetti decisamente devastanti) non può essere considerato un caso fortuito che esonera l’Amministrazione dalla responsabilità per i danni subiti dai cittadini in conseguenze di piogge. Ciò vale se l’allagamento è favorito dalla manutenzione non adeguate del manto stradale. Questo è quanto viene ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.18856/2017, depositata il 29 luglio scorso, con la quale è stata riconosciuta la colpa a metà tra ente locale e cittadino danneggiato dall’allegamento.
 
Tutto si era verificato nell’estate di 15 anni fa, nel 2002, in un comune della Puglia. La pioggia persistente per intensità e durata (fuori dai normali canoni meteorologici) aveva provocato l’allagamento delle strade cittadine e, in particolare, di un locale sotterraneo adibito a autorimessa e deposito, che era stato letteralmente invaso da acqua mista a fango fino a un metro e mezzo d’altezza cagionando danni alle strutture murarie del locale.
Il proprietario dell’autorimessa, visti gli ingenti danni, ha deciso di citare in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per l’accaduto a causa delle modifiche urbanistiche avvenute nella zona e della scarsa manutenzione della rete fognaria.
L’amministrazione, però, rifiutava ogni addebito, in quanto avrebbe dovuto essere lo stesso proprietario del locale ad attivarsi per evitare l’allagamento, essendo altresì il violento temporale un fatto integrante un caso fortuito del tutto fuori dal controllo del Comune. Nei primi due gradi di giudizio c’è stata un’alternanza dei verdetti di merito. Nel terzo e ultimo grado, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Bari che, sulla base delle risultanze del Consulente tecnico d’ufficio, affermava la sussistenza di un concorso di responsabilità al 50%.
Secondo i giudici, la questione va inserita all’interno di un quadro molto più complesso e delimitato dall’articolo 2051 del Codice Civile che configura delle responsabilità quando il danneggiato prova che il danno da lui subito sia casualmente riconducibile alla cosa in custodia e il custode non riesce a fornire la prova che il danno si sia in realtà verificato per caso fortuito.
Il danno derivato dall’allagamento, nel caso specifico, è stato almeno parzialmente causato dalla omessa manutenzione della rete fognaria e delle strade, alla quale avrebbe dovuto provvedere, così come previsto dall’articolo 14 del Codice della strada, lo stesso Comune.
Inoltre è lo stesso ente che non ha fornito nei tre gradi di giudizio la prova liberatoria del caso fortuito, limitandosi a sostenere l’imprevedibilità della “bomba d’acqua” e dei suoi effetti.
Pertanto, per la Cassazione, certi eventi non si possono più considerare imprevedibili dato che stanno diventando sempre più frequenti, soprattutto se si accerti in giudizio che “il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento e, in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche”.
Soltanto le piogge torrenziali non possono aver contribuito al caso fortuito soprattutto in caso di condotta non interamente diligente da parte dell’amministrazione.

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