Abusi edilizi, spunta una "leggina". Così la Regione se ne lava le mani - QdS

Abusi edilizi, spunta una “leggina”. Così la Regione se ne lava le mani

Pierangelo Bonanno

Abusi edilizi, spunta una “leggina”. Così la Regione se ne lava le mani

giovedì 07 Settembre 2017

L’art. 49 del collegato alla Legge di stabilità regionale (Lr 16/2017), pubblicata sulla Gurs del 25 agosto, impedisce l’invio di commissari ad acta per l’omessa emanazione delle ordinanze di demolizione, sganciando l’Isola dal Testo unico. La Greca (Tar Sicilia) al QdS: “Certamente indeboliti i poteri di vigilanza”

PALERMO – Demolizioni in Sicilia? Non è competenza della Regione, grazie. Questo è il senso della disposizione contenuta nel collegato alla legge di stabilità regionale, art.49 della l.r. n.16/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2017 n.29.
La legge ha, infatti, stabilito che “Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ai sensi […] dell’articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (come recepito dall’articolo l della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16), nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell’ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)”.
Cosa significa? ll senso della disposizione è che, pur in presenza di inerzia dei comuni nella vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (vigilanza che dà luogo, in presenza di violazioni urbanistiche, alle demolizioni), l’intervento sostitutivo regionale attraverso un commissario ad acta, finora ammesso e previsto dal testo unico statale, deve ritenersi limitato alle omisssioni degli organi di governo, che sul punto nessuna competenza rivestono, e non anche degli organi dirigenziali, questi ultimi gli unici preposti all’emanazione delle ingiunzioni demolitorie.
Una leggina che di fatto impedisce l’invio di commissari ad acta per l’omessa emanazione delle ordinanze di demolizione e di altri provvedimenti di repressione di violazioni edilizie. Secondo il Testo unico statale le Regioni devono intervenire in via sostitutiva entro 15 giorni.
Appare opportuno ricordare che il recepimento del quadro normativo nazionale sull’edilizia è avvenuto con la legge regionale n. 16/2016 del 10 agosto 2016, che effettua sostanzialmente un recepimento dinamico di alcuni articoli del D.P.R. n.380/2001. In sintesi sono state recepite con molte modifiche specifiche definizioni e procedure già vigenti da oltre 15 anni in tutta Italia, salvo ovviamente le normative integrative delle regioni a statuto speciale e di quelle introdotte con la legislazione concorrente del Titolo V della Costituzione.
Questa variazione al quadro normativo, introdotta a fine legislatura da parte dell’Ars, quindi senza un adeguato confronto e riflessione, appare finalizzata a deresponsabilizzare le istituzioni regionali dal loro intervento di supervisione e tutela del territorio lasciando privi di controlli e/o supporti la burocrazia comunale, che diviene, anche in questa materia, prima e unica interlocutrice istituzionale, con tutti i rischi che ciò comporta.
 Considerando la delicatezza del tema il QdS ha incontrato Giuseppe La Greca, magistrato del Tar Sicilia, oltre che autore del libro il “Testo unico dell’edilizia in Sicilia”.

Con la modifica introdotta ritiene fondato il rischio di una deresponsabilizzazione delle istituzioni politiche e burocratiche locali e regionali?
“Siamo in presenza di una disposizione che certamente indebolisce i poteri di vigilanza, che pure l’ordinamento attribuisce, dell’assessorato regionale territorio ed ambiente per le ipotesi di inerzia delle amministrazioni nell’emanare i provvedimenti di repressione delle violazioni edilizie. Di fatto, con l’intervento legislativo di cui parliamo, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta è stato circoscritto alle omissioni degli organi c.d. politici (sindaco, giunta e consiglio comunale) che, in materia di violazioni edilizie, ormai, per stessa scelta del legislatore regionale, non sono titolari di competenze”.

Nella sostanza è corretto ritenere che, in caso di violazioni edilizie, le demolizioni  potranno avvenire solo se vi sarà l’intervento solerte dei dirigenti comunali?
“Questo è già così. L’ordinamento degli enti locali attribuisce ai dirigenti le competenze in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico -ambientale. Il punto è che in caso di mancato esercizio di tali competenze l’Assessorato non potrà più intervenire. Non mi pare una disposizione della quale la Sicilia avesse bisogno”.

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