Tante novità nell'apprendistato e la Regione emana la guida pratica - QdS

Tante novità nell’apprendistato e la Regione emana la guida pratica

Michele Giuliano

Tante novità nell’apprendistato e la Regione emana la guida pratica

martedì 03 Ottobre 2017

Emanata dall’assessorato alla Formazione la “guida pratica” in base alla nuova normativa del settore. Tre tipologie contrattuali: guida utile per enti, imprese e istituti tecnici professionali

PALERMO – In un unico testo tutte le novità che riguardano l’apprendistato. Una guida rivolta agli “attori” del campo, gli enti, le imprese che accolgono i giovani che vogliono imparare e gli istituti tecnici professionali, che devono smistare i ragazzi tra le imprese e monitorarne le attività. Nella stessa guida, la definizione dell’apprendistato non soltanto per i ragazzi diplomandi, ma anche per chi si trova al di fuori del mondo del lavoro in stato di disoccupazione o per chi, dopo gli studi universitari, vuole approfondire ulteriormente la propria preparazione.
L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale ha emanato proprio in questi giorni una circolare che esplica in maniera il più possibile dettagliata tutti gli aspetti che riguardano la gestione dell’apprendistato, inserendo al suo interno diverse novità. Tra queste anche le modalità di certificazione delle competenze, i meccanismi incentivanti per la promozione dell’istituto e la disciplina degli standard professionali e formativi.
La scelta di accorpare tutta la normativa in un unico testo che si compone di “soli” 7 articoli può sicuramente essere considerata un valore aggiunto, perché permette di gestire tutto ciò che riguarda l’argomento in maniera semplificata.
 
L’apprendistato si divide in tre tipologie. Il cosiddetto apprendistato di Primo livello, per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore può essere utilizzato in tutti i settori di attività ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non compiuti.
La durata del contratto, da determinarsi tenendo conto della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni, quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
La seconda tipologia è l’apprendistato professionalizzante, o di secondo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, mediante formazione sul lavoro ed apprendimento tecnico-professionale. Tale tipologia, che può essere utilizzata in tutti i settori di attività, pubblici o privati, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni, ma può essere stipulata già a partire dal diciassettesimo anno di età con i soggetti che abbiano già conseguito una qualifica professionale. La determinazione della durata del contratto è rimessa ai contratti collettivi. Ultima, ma non meno rilevante per la funzione che potrebbe rivestire in questa fase di crisi occupazionale è l’assunzione senza limiti di età con contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
La terza tipologia è l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, definito “di terzo livello”, attivabile in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Si rivolge ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni e può essere utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca ed il diploma di tecnico superiore, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La durata e la regolamentazione del contratto per quanto attiene alla componente formativa sono rimesse alle Regioni, a seguito della consultazione delle associazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle istituzioni formative o di ricerca.

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