Apprendistato professionalizzante, vantaggi per chi assume - QdS

Apprendistato professionalizzante, vantaggi per chi assume

Michele Giuliano

Apprendistato professionalizzante, vantaggi per chi assume

martedì 24 Ottobre 2017

La Regione pubblica il compendio con i dettagli delle norme applicate dopo le novità legislative. Incentivi sino a 8.060 euro per un massimo di 12 mesi per ogni lavoratore assunto

PALERMO – L’apprendistato professionalizzante, una opportunità sia per i giovani che per i datori di lavoro. La Regione ha pubblicato il compendio nel quale sintetizza, in maniera semplice, i principali riferimenti normativi ed applicativi in materia di “Apprendistato Professionalizzante”, in modo da sostenerne la promozione e l’attuazione su scala regionale.
Uno strumento operativo, insomma, di facile consultazione per le imprese, i giovani e le loro famiglie. E i vantaggi specifici esplicati al suo interno per i datori di lavoro non sono pochi. Dal punto di vista contributivo, sono previsti benefici dell’11,61%, che vengono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Allo stesso tempo, anche l’apprendista usufruirà di una aliquota contributiva ridotta al 5,84%.

Dal punto di vista fiscale
, il costo degli apprendisti è escluso dal calcolo della base imponibile dell’Irap. Per quanto riguarda la retribuzione, il trattamento economico dell’apprendista è determinato dal Contratto Collettivo Nazionale del settore, tenendo in considerazione fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto, o viene individuato in percentuale. Infine, i datori di lavoro potranno usufruire di incentivi fino a 8.060 euro per un massimo di 12 mesi per lavoratore assunto a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante, entro il 31 dicembre di quest’anno.
Disciplinato come uno speciale rapporto di lavoro, l’apprendistato è caratterizzato dall’obbligo dell’imprenditore a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario affinchè quest’ultimo possa conseguire la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato. Quello che si instaura, dunque, è un contratto di lavoro subordinato a causa mista, stipulabile sia per le qualifiche operaie che per quelle impiegatizie.
Esistono tre tipologie di apprendistato diverse: per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non compiuti. La durata del contratto, da determinarsi tenendo conto della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni, quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
La seconda tipologia è l’apprendistato professionalizzante, che può essere utilizzata in tutti i settori di attività, pubblici o privati, ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, ma può essere stipulata già a partire dal diciassettesimo anno di età con i soggetti che abbiano già conseguito una qualifica professionale. Una importante norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 2015, il Decreto del Jobs Act in materia di contratti di lavoro, estende la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori con un’età superiore ai 30 anni che siano disoccupati e che percepiscano l’indennità di mobilità o l’indennità di disoccupazione.
In ultimo, abbiamo l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, e si rivolge ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 30 anni e può essere utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca ed il diploma di tecnico superiore, per attività di ricerca, nonchè per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

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