Visite fiscali, sette ore di reperibilità - QdS

Visite fiscali, sette ore di reperibilità

Giuseppe Grassia

Visite fiscali, sette ore di reperibilità

mercoledì 10 Gennaio 2018

In vigore dal 13 gennaio il decreto 206/2017 a firma Madia-Poletti, pubblicato sulla Guri 302/2017. L’accertamento può essere chiesto fin dal primo giorno di assenza del dipendente pubblico

PALERMO – I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, assenti per malattia, potranno ricevere la visita fiscale tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18. Sette ore di reperibilità che si confermano anche nei giorni non lavorativi e festivi. Infatti, Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
 
A disporlo è l’articolo 3 del decreto 206/2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali, l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia e per l’appunto l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità (ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 165/2001). Il decreto legislativo è stato firmato dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia, di concerto con il ministro del Lavori Poletti ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 302 dello scorso 29 dicembre, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 13 gennaio.
 
La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico, mediante l’utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps. L’Istituto di previdenza procede alla tempestiva assegnazione della visita ai medici incaricati. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su stessa iniziativa dell’Inps.
 
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici la cui assenza è riconducibile alla presenza di gravi patologie che richiedono terapie salvavita o nei casi in cui la patologia è connessa allo stato di invalidità riconosciuto (pari o superiore al 67%).
 
Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’Inps, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata a seguito della visita fiscale effettuata a domicilio. Il verbale è trasmesso telematicamente all’Inps per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dallo stesso ente di previdenza. Il datore di lavoro potrà verificare immediatamente l’esito del verbale mediante il servizio presente sul portale Inps.
 
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi. A sua volta, l’amministrazione effettuerà la comunicazione all’Istituto di previdenza.
 
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio.
 
Nel caso in cui il dipendente non accetta l’esito della visita fiscale, il medico annota sul verbale il dissenso manifestato che deve essere sottoscritto dal dipendente. Inoltre, il medico è tenuto ad invitare il dipendente a sottoporsi a visita fiscale il primo giorno utile presso l’ufficio medico legale dell’Inps competente per il territorio.

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