Come dettare validamente il proprio biotestamento - QdS

Come dettare validamente il proprio biotestamento

Serena Giovanna Grasso

Come dettare validamente il proprio biotestamento

martedì 20 Febbraio 2018

Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato il vademecum sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). I cittadini potranno esprimersi in merito all’accettazione o rifiuto di scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari e accertamenti diagnostici. Si potranno modificare o revocare le indicazioni in qualsiasi momento

PALERMO – Già da qualche settimana è entrata in vigore la legge sul testamento biologico numero 219/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 12 dello scorso 16 gennaio. La Legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

La più grande novità introdotta dalla Legge è rappresentata dalle Dat, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Sul sito del consiglio nazionale del notariato è possibile consultare il vademecum sulle novità introdotte in materia di Dat.
Tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere possono formulare le Dat. Le indicazioni possono essere manifestate mediante atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio o scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente.
 
I cittadini potranno esprimersi in merito all’accettazione o rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ad ogni modo, la Legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
 
Le indicazioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate. Nei casi in cui motivi di urgenza non consentono il rispetto della stessa forma, la modifica o revoca può essere effettuata tramite dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. La comunicazione mediante videoregistrazione è consentita anche nei casi in cui il dichiarante non è in condizione di firmare.
 
La Legge 219 prevede il deposito delle Dat all’interno di registri regionali. Dunque, se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, si rischia di non conoscere le disposizioni. La legge di Bilancio per il 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per l’istituzione di un registro nazionale. Il consiglio nazionale del notariato ha quasi ultimato un registro nazionale, non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato, consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
 
Inoltre, è possibile nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattendere le Dat solo nei casi in cui le indicazioni appaiano palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
 
Sarebbe possibile nominare più fiduciari, ma è sconsigliabile al fine di evitare più contrasti tra loro. Potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico. Infatti, il fiduciario può rifiutare l’incarico. Infine, il disponente può modificare o revocare il fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.

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