Corte dei Conti vigila su Regione e enti locali - QdS

Corte dei Conti vigila su Regione e enti locali

Lucia Russo

Corte dei Conti vigila su Regione e enti locali

giovedì 14 Gennaio 2010

Collaborazione della Guardia di Finanza per accertamenti su violazioni di legge nella gestione delle amministrazioni. Firmato protocollo d’intesa a Roma tra il presidente Lazzaro e il comandante generale Gdf D’Arrigo

PALERMO – Le Sezioni di controllo della Corte dei Conti potranno da oggi avvalersi delle Fiamme Gialle per accertare la rispondenza della gestione delle amministrazioni pubbliche statali, regionali o degli enti locali rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge. Lo ha stabilito il protocollo d’intesa sottoscritto martedì presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, tra il presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Cosimo D’Arrigo.
Le Sezioni di controllo della Corte dei Conti, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3 della Legge n. 20 del 1994, integrato dall’articolo 11 della Legge n. 15 del 2009, potranno inoltrare specifica richiesta al presidente che, dopo un preliminare vaglio di congruita’ e di fattibilita’ delle ispezioni e degli accertamenti diretti, provvedera’ ad interessare la Guardia di Finanza. Con l’importante protocollo viene cosi’ integrata la cooperazione tra le due Istituzioni al fine di prevenire e contrastare la cattiva amministrazione del denaro pubblico.
Già l’articolo 11 della Legge 4 marzo 2009, n. 15  “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” ha individuato delle nuove funzioni per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
Esse, infatti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari (nel nostro caso le commissioni dell’Assemblea regionale siciliana), possono effettuare controlli su gestioni pubbliche regionali o degli enti locali in corso di svolgimento. La Sezione di controllo della Corte dei Conti Sicilia, dunque, ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, all’assessore competente.
 
Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa.
Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione all’assessore competente. Entro sessanta giorni l’amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà dell’assessore, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, all’Assemblea regionale ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
 

 
Componenti designati dall’Ars, da Urps o Anci Sicilia possono integrare la Sezione di Controllo
 
In base al comma 8-bis della legge 15 del 2009 le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati – salva diversa previsione dello statuto della Regione – rispettivamente dal Consiglio regionale (Assemblea regionale siciliana) e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni (Anci Sicilia) e delle Province a livello regionale (Urps). I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.

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